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La retribuzione da utilizzare, da parte del datore di lavoro, come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
I datori di lavoro, non aderenti neppure di fatto alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva, sono obbligati al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva.
In caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.
Riferimenti normativi
- articolo 1, comma 1, decreto legislativo 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389
- Circolare INPS 20 febbraio 1996, n. 40