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Prescrizione e decadenza sono due istituti fondamentali del nostro ordinamento giuridico, entrambi collegati al decorso del tempo.
La prescrizione causa l’estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio, in un determinato arco temporale, ed è suscettibile di interruzione. La legge, infatti, stabilisce che ogni diritto ha un periodo di tempo ben preciso per potere essere esercitato, decorso il quale si estingue (art. 2934 c.c. e ss.).
La decadenza, invece, consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il suo mancato esercizio entro un termine perentorio, indipendentemente dall’inerzia o dalle condizioni soggettive del titolare del diritto stesso: ciò che rileva è il mero decorso del tempo (art. 2964 c.c. e ss.).
La prescrizione per le prestazioni erogate dall’Istituto opera generalmente decorsi cinque anni, ferme restando le eccezioni di legge che ne possono modificare i termini.