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Alluvioni gennaio 2003

Tutte le informazioni che riguardano le ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio a seguito delle alluvioni che hanno colpito il Molise e l'Abruzzo nei giorni 23-24-25 gennaio 2003 e la provincia di Foggia nei giorni 24-25-26 gennaio 2003.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

A seguito delle alluvioni che hanno colpito il Molise e l'Abruzzo nei giorni 23-24-25 gennaio 2003 e la provincia di Foggia nei giorni 24-25-26 gennaio 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato le ordinanze con le prime disposizioni urgenti:

  • n. 3268/2003 (Gazzetta Ufficiale 69 del 24 marzo 2003);
  • n. 3281/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003);
  • n. 3280/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2003).

La sospensione dei contributi

Le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei termini di presentazione della modulistica per i versamenti contributivi (ad eccezione di quella prevista per i lavoratori agricoli), fino al 31 dicembre 2003. Il beneficio è riservato ai soggetti operanti nei comuni danneggiati dall'alluvione alla data dell'evento calamitoso.

L'elenco dei comuni danneggiati è stato redatto dai presidenti delle regioni interessate, nominati “Commissari delegati per gli eventi meteorologici”, e pubblicati in allegato:

  • alla circolare n. 123 del 08 luglio 2003 per la regione Molise. In questo elenco era stato incluso anche il comune di Campochiaro, successivamente cancellato e pertanto non beneficiario delle agevolazioni dell'ordinanza n. 3268/2003 (circolare 131/2003);
  • alla circolare 170/2003 per la regione Molise sono stati inclusi i comuni di Chiauci, Civitanova del Sannio e Colli al Volturno;
  • alla circolare n. 143 del 11 agosto 2003 per la regione Abruzzo;
  • al messaggio n. 160 del 30 dicembre 2003 per la provincia di Foggia.

La sospensione ha riguardato tutte le categorie di contribuenti:

  • datori di lavoro dipendente (agricolo e non);
  • artigiani e commercianti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • soggetti tenuti al versamento contributivo per attività lavorative ricomprese nella Gestione Separata (liberi professionisti, committenti);
  • datori di lavoro domestico per i quali la sospensione è stata revocata ai sensi della legge 290/2006 (circolare 65/07, messaggio n. 8870 del 5 aprile 2007, circolare 91/2008, circolare106/2008);
  • prosecutori volontari  per i quali la sospensione è stata revocata ai sensi della legge 290/2006 (circolare 65/2007, messaggio n. 8870 del 5 aprile 2007, circolare 91/2008, circolare 106/2008).

L'articolo 7, comma. 1, delle tre ordinanze dispone che i contributi già versati prima della pubblicazione dei provvedimenti di sospensione in Gazzetta Ufficiale non possono essere rimborsati. Sono stati ammessi al rimborso e alle agevolazioni di pagamento le somme versate successivamente a tali date.

I soggetti che esercitavano attività bancaria o assicurativa sono stati esclusi dalla sospensione. La quota dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti residenti nei comuni calamitati doveva essere sospesa su richiesta degli stessi (circolare 192/2003).

La sospensione del versamento dei contributi è stata revocata con la legge 290/2006 (circolare 65/2007, messaggio 8870 del 5 aprile 2007, circolare 91/08, circolare 106/08).

L'INPS ha emanato una serie di circolari sul tema:

  • circolare 95/2003;
  • messaggio n. 28 del 4 giugno 2003;
  • circolare 123/2003;
  • circolare 143/2003;
  • circolare 167/2003;
  • circolare 170/2003;
  • messaggio n. 160 del 30 dicembre 2003;
  • circolare 92/2004.

Il recupero dei contributi

Il recupero dei contributi sospesi avviene a partire dal 16 gennaio 2004 con pagamento in un'unica soluzione o mediante 88 rate, pari a otto volte il periodo di sospensione (11 mesi per otto), senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori.

Molti comuni delle province di Foggia e Campobasso colpiti dalle alluvioni del 2003 sono stati anche colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, per il quale le ordinanze 3253/2002, 3344/2004 e 3354/2004 hanno disposto la sospensione contributiva fino al 31 dicembre 2005 e il recupero a decorrere dal 16 marzo 2006 in 304 rate mensili. I soggetti colpiti da entrambe le calamità possono beneficiare delle migliori condizioni di pagamento previste da tali disposizioni.

L'INPS ha emanato una serie di circolari sul recupero dei contributi:

  • circolare 123/2003;
  • circolare 167/2003;
  • circolare 170/2003;
  • circolare 192/2003;
  • messaggio n. 160 del 30 dicembre 2003;
  • circolare 91/2004;
  • circolare145/2006.