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Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti che non sono disoccupati o sospesi, lavoratori domestici o lavoratori a domicilio.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2024

Cos'è

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali. 

A chi è rivolto

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).

L'indennità di congedo non spetta a:

  • genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
  • genitori lavoratori domestici;
  • genitori lavoratori a domicilio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. 

Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).        

Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore la determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo  e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

La legge di bilancio 2023 ha disposto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La norma, che opera in alternativa tra i genitori, si applica ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del d.lgs. 151/2001, apportata dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, legge 213/2023), è stata disposta l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età. Solo per il 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.

La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 (circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57).

QUANTO SPETTA

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
    • il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di un solo mese di uno dei tre non trasferibili all’altro genitore.

L’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione spetta anche al genitore solo.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122 e la circolare INPS 16 maggio 2023, n. 45 e la circolare INPS 18 aprile 2024, n. 57.

Domanda

REQUISITI

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso.

Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino  al 12°, possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l'iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell'inizio del congedo.
 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro.

È previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS per gli operai agricoli e per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato.

Per le lavoratrici e lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173) la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori, determinata sulla base della residenza dell'assicurato.

Per le lavoratrici e lavoratori ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che non scelgono il pagamento indennità con il conguaglio CA2G, la competenza territoriale è determinata per strutture territoriali “polo” su base regionale (circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173).

Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia alla circolare INPS 18 agosto 2015, n. 152.

COME FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:

  • informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
  • manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d'uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
  • acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l'invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
  • annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all'INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale permette di selezionare il congedo parentale (anche frazionato a giorni o ore) con indennità maggiorata. Per la maggior parte dei lavoratori il pagamento è anticipato dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.

Le lavoratrici e i lavoratori naviganti marittimi già iscritti IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G, possono presentare la domanda di congedo parentale online all'INPS nelle modalità sopra riportate. La domanda è, invece, cartacea per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che rinunciano al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G e la competenza territoriale dipende dalle istruzioni operative fornite con circolare INPS 23 ottobre 2015, n. 173.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Documenti