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Pubblicazione: 21 maggio 2020 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021
Cos'è
L’importo aggiuntivo è un’erogazione supplementare alla pensione, pari a 154,94 euro, introdotta dalla legge finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) e riconosciuta a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali.
A chi è rivolto
L’importo aggiuntivo spetta ai titolari di tutte le pensioni erogate dall’INPS con l’esclusione dei trattamenti assistenziali (pensioni e assegni sociali, prestazioni agli invalidi civili), delle pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d’azienda e dei trattamenti non aventi natura di pensione.
Come funziona
Per l’attribuzione del beneficio si devono seguire i criteri illustrati di seguito.
Importo complessivo della pensione comprensivo delle eventuali maggiorazioni sociali:
- se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta minore o uguale a 6.695,91 euro (trattamento minimo anno 2020), al pensionato spetta l’intero importo aggiuntivo, a condizione che risultino soddisfatti i limiti reddituali suoi e del coniuge/unito civile;
- se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 risulta compreso tra 6.695,91 e 6.850,85 euro, al pensionato spetta la differenza tra 6.850,85 euro e l’importo delle pensioni, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge/unito civile;
- se l’importo complessivo delle pensioni per il 2020 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell’incremento) risulta maggiore di 6.850,85 euro (trattamento minimo+ importo aggiuntivo), la somma non spetta e non viene attribuita.
Limiti di reddito
L’importo aggiuntivo viene attribuito se i redditi personali non superano l’importo di 10.043,87 euro (per l’anno 2020).
Qualora il pensionato sia coniugato, è considerato anche il requisito reddituale coniugale, fino ad arrivare a un importo massimo di reddito cumulato di 20.087,73 euro (anno 2020). Non deve comunque essere superato il limite personale di 10.043,87 euro (anno 2020).
IMPORTO AGGIUNTIVO MASSIMO EROGABILE | IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO ANNUO DELLE PENSIONI | CALCOLO DELL’AUMENTO |
---|---|---|
154,94 euro | 6.850,85 euro | Limite di importo – imponibile delle pensioni |
Limite di reddito (anno 2020) assoggettabile all’IRPEF, se il pensionato è solo | Limite di reddito (anno 2020) assoggettabile all’IRPEF, se il pensionato è coniugato/unito civilmente |
---|---|
10.043,87 euro | 20.087,73 euro |
La corresponsione dell’importo aggiuntivo viene attribuita d’ufficio a dicembre, se spettante. Tuttavia, se ne ricorrono i requisiti, il pensionato può fare apposita domanda di ricostituzione della pensione, accedendo al servizio online con le proprie credenziali.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.