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Assegno unico e universale per i figli a carico

Il servizio permette di richiedere l’Assegno unico per figli a carico fino a 21 anni, o senza limiti di età se disabili, in base alle nuove regole su residenza, lavoratori non residenti e figli residenti in altri Stati UE.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 30 dicembre 2021 Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2026

Cos’è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base:

  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • all’età e al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata annualmente: 46.582,71 per il 2026.

L’Istituto, nell’ambito del progetto PNRR, ha realizzato un podcast dal titolo “Assegno unico e universale”.

Il podcast è disponibile sul canale “INPS on air” della piattaforma Spreaker. 

A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come funziona

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’Assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati dell’annualità in corso a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali risulti un ISEE validamente attestato relativo a una DSU presentata entro il 30 giugno.

L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata annualmente (46.582,71 euro per l’anno 2026). In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile:

  • rivolgersi agli intermediari abilitati l’assistenza fiscale (CAF);
  • accedere al Portale unico ISEE sul sito INPS, utilizzando le credenziali d’accesso, e richiedere l’ISEE precompilato o non precompilato.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

  • una quota variabile progressiva in relazione alle soglie ISEE rivalutate annualmente (da un massimo di 203,8 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.468,51 euro a un minimo di 58,3 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
    • figli di età inferiore a un anno;
    • figli di età compresa tra uno e tre anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino alla soglia massima rivalutata ogni anno (46.582,71 per il 2026);
    • figli affetti da disabilità;
    • madri di età inferiore a 21 anni;
    • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
    • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
    • nuclei familiari con quattro o più figli.

Il beneficio è corrisposto dall’INPS:

  • al richiedente;
  • a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’Assegno è erogato con:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.

Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. 

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.

Dal mese di marzo 2022 l’Assegno unico e universale ha sostituito le seguenti misure di sostegno alla natalità:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli Assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’Assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del Bonus asilo nido.

L’Assegno è, inoltre, compatibile:

  • con misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti locali;
  • con il nuovo Bonus mamme.

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.

L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Domanda

REQUISITI

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti previsti dalla normativa vigente relativi a:

  • cittadinanza o titolo di soggiorno;
  • assoggettamento all’imposta sul reddito in Italia;
  • residenza in Italia oppure svolgimento di attività lavorativa in Italia, con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria e regolarità contributiva.

Per i lavoratori non residenti in Italia, il riconoscimento e l’erogazione dell’Assegno, ove spettante, sono commisurati alla durata dell’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal genitore affidatario (affidamento temporaneo o preadottivo);
  • dai soggetti muniti di rappresentanza legale (tutori, curatori o amministratori di sostegno) nell’esclusivo interesse del beneficiario. Se il tutore/curatore o amministratore di sostegno è il genitore del figlio, la domanda deve essere presentata come genitore;
  • dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno:

  • decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
  • è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

Per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda deve essere:

  • presentata con riferimento al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale;
  • rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo.

Le domande interessate dall’applicazione delle nuove disposizioni:

  • sono definite in via provvisoria, sulla base dei dati disponibili nella fase di istruttoria, fino all’adeguamento del servizio online;
  • possono essere oggetto di successiva verifica o rilavorazione.

L’Istituto comunicherà con apposito messaggio la disponibilità del nuovo servizio per la presentazione o l’aggiornamento della domanda, sulla base dei nuovi requisiti e per l’acquisizione degli elementi necessari all’applicazione delle regole di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste per le prestazioni familiari. 

Per i residenti in Italia vige il meccanismo della proattività in virtù del quale l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Gli utenti devono comunque:

  • comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, come ad esempio la nascita di un altro figlio;
  • rinnovare l’ISEE per continuare a percepire l’importo in misura corretta.

I lavoratori non residenti in Italia, in base alle novità normative, devono presentare domanda con riferimento a ciascun periodo di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio nazionale. La domanda, in ogni caso, deve essere ripresentata annualmente a decorrere dal 1° marzo.

La domanda può essere presentata:

  • online all’INPS, attraverso il servizio dedicato;
  • tramite app INPS Mobile, accedendo alla funzione dedicata all’Assegno unico e universale per i figli a carico;
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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