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Cittadini- Patronati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2023
Cos'è
Le prestazioni di assistenza domiciliare si rivolgono alle persone non autosufficienti, con l'obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenirne il decadimento cognitivo.
I beneficiari hanno diritto:
- a un contributo economico (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l’assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico;
- a servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l’Istituto, previa accettazione del piano socio-assistenziale.
L’ elenco degli ambiti territoriali sociali e degli enti pubblici convenzionati è pubblicato sul sito dell’Istituto, nella sezione dedicata al concorso.
Se nella zona di residenza non è presente nessun organismo convenzionato, il beneficiario ha diritto a un incremento del 15% sull’importo della prestazione prevalente, entro i limiti delle somme spettanti ai sensi del bando, e qualora abbia i requisiti per fruire delle prestazioni integrative in relazione al punteggio ottenuto in sede di valutazione del bisogno socio-assistenziale (almeno punteggio 10) e in relazione alla fascia ISEE.
A chi è rivolto
La prestazione è rivolta ai:
- dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ;
- coniugi, se non è intervenuta sentenza di separazione, soggetti legati da unione civile e i conviventi (ex legge 76/2016);
- fratelli, sorelle e affini di primo grado, esclusivamente qualora tali soggetti siano affidati alla tutela o curatela del titolare;
- parenti di primo grado anche non conviventi;
- minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.
Sono equiparati ai figli, i minori affidati al titolare in virtù di affidamento (familiare, giudiziale o preadottivo) disposto dal giudice.
I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.
Come funziona
Il bando di concorso è pubblicato sul sito dell’Istituto, nella sezione Bandi e Avvisi Credito e Welfare.
Per inviare la proposta di adesione al Progetto HCP, gli ambiti territoriali o gli enti pubblici interessati dovranno utilizzare la procedura “Gestione dipendenti pubblici: assistenza domiciliare HCP – gestione beneficio (Regioni, Ambiti territoriali e sociali, Asl)” disponibile mediante il servizio “Portale Welfare in un click” o cliccando direttamente sul pulsante “Accedi al servizio”.
Gli aventi diritto ai contributi economici e ai servizi socio-assistenziali previsti dal progetto HCP, invece, dovranno utilizzare il servizio “Assistenza domiciliare HCP - Gestione Dipendenti Pubblici (Cittadino)” per gestire i benefici dell’assistenza domiciliare HCP, mentre per presentare domanda dovranno seguire i passaggi indicati nel paragrafo successivo “Come fare domanda”.
Se il beneficiario del diritto non coincide con il titolare, quest’ultimo (anche tramite patronato o mediante assistenza del Contact center) deve preventivamente iscrivere il beneficiario utilizzando il servizio “Accesso ai servizi di welfare”. In caso di delega alla presentazione della domanda, è necessario allegare la delega del beneficiario.
Il budget delle prestazioni dipende dal valore dell’ISEE socio-sanitario riferito al nucleo familiare di appartenenza del beneficiario o dell’ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Il valore dell’ISEE contribuisce a determinare il posizionamento in graduatoria e l’ammontare del contributo al beneficiario e all’ambito territoriale. In caso di assenza di DSU il beneficiario viene automaticamente collocato nella fascia ISEE più elevata e non ha diritto alle prestazioni integrative.
Nel caso di mancata presentazione di una valida DSU, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria degli idonei. In caso di ex aequo, si riconosce priorità al beneficiario di età anagrafica maggiore.
All’esito della verifica dei requisiti previsti dal bando, l’INPS comunica ai richiedenti l’accettazione della domanda oppure il preavviso di respinta, con l’invito a modificare o integrare le informazioni mancanti.
Domanda
Come fare domanda
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- online accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato (“Portale welfare in un click”);
- Contact center, chiamando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile), sempre utilizzando le proprie credenziali;
- patronati, inserendo il protocollo della DSU e gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.