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Sportello malattia a pagamento diretto

Il servizio permette ai lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali l’indennità non è anticipata dal datore di lavoro, di comunicare i dati necessari al calcolo e al pagamento diretto da parte dell’INPS dell’indennità di malattia.

Rivolto a:
Categorie
Agricoli- Dipendenti privati- Artisti, musicisti, scrittori e lavoratori dello spettacolo- Disoccupati, inoccupati e lavoratori sospesi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 1 luglio 2026

Cos'è

L’indennità di malattia è una prestazione previdenziale riconosciuta ai lavoratori che, a causa di un evento di malattia, si trovano temporaneamente incapaci a svolgere l’attività lavorativa.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti del settore privato, per i quali l’indennità di malattia non è anticipata dal datore di lavoro, ed è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS:

  • operai agricoli a tempo determinato (OTD);
  • lavoratori non agricoli assunti con contratto a tempo determinato (per le giornate non anticipate dal datore di lavoro);
  • lavoratori dello spettacolo con contratto a termine o a prestazione;
  • lavoratori stagionali, non indennizzati dal datore di lavoro sulla base del CCNL di categoria;
  • lavoratori disoccupati o sospesi.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il diritto all’indennità decorre dal quarto giorno di malattia (i primi tre giorni generalmente a carico del datore di lavoro, cosiddetta “carenza”) e cessa con la scadenza della prognosi attestata nel certificato di malattia.

La prestazione economica non può comunque essere riconosciuta per un numero superiore a 180 giorni di calendario per anno solare (massimo assistibile).

QUANTO SPETTA

La misura dell’indennità di malattia varia in base al settore e alla qualifica di appartenenza del lavoratore. Nella generalità dei casi è pari al:

  • 50% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’inizio della malattia per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di malattia (non sono indennizzabili, ad esempio, carenza, domeniche, santo patrono, festività nazionali e infrasettimanali, sanzioni e sospensioni, ecc.);
  • 66,66% della retribuzione media globale giornaliera per i giorni successivi della stessa malattia.

Domanda

Per il riconoscimento dell’indennità, il lavoratore invia il certificato di malattia, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa.

Ai fini dell’istruttoria della pratica da parte della sede, il lavoratore è tenuto a comunicare i dati necessari per il calcolo e il pagamento della prestazione, allegando eventuale documentazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare anche la pagina “Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo”.

Il servizio è anche accessibile mediante Contact Center Multicanale.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai 30 giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.