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Contributi degli amministratori di enti locali

Il servizio permette a consiglieri comunali, metropolitani, provinciali e delle comunità montane di versare i contributi mentre sono in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato. Viene determinato su base annua.
Specifico per
Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consigliere di Comuni, Province e Comunità Montane, assicurati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2021

Cos'è

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consigliere dei Comuni, anche metropolitani, di consiglieri delle province e di consiglieri delle comunità montane assumono a proprio carico l’intero pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dall’articolo 86, decreto legislativo 267/2000, con effetto dal 1° gennaio 2008.

A chi è rivolto

Possono versare i contributi i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consigliere dei Comuni, anche metropolitani, di consiglieri delle province e di consiglieri delle comunità montane, assicurati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO, compresi i lavoratori elettrici, telefonici a autoferrotranvieri e dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI) iscritti nella contabilità separata del FPLD, o iscritti ai fondi speciali Volo, Dazio, Ferrovieri e Gestione IPOST, gli assicurati ai fondi integrativi Esattoriali e Gas, nonché gli iscritti alla Gestione ex INPDAP.

Come funziona

Il contributo di copertura dei periodi di espletamento del mandato di consigliere viene determinato su base annua, applicando alla retribuzione di riferimento l’aliquota contributiva IVS vigente nell’ordinamento pensionistico al quale l’interessato era iscritto al momento del collocamento in aspettativa, in vigore nel periodo interessato dal versamento. Sulla quota di imponibile annuo superiore al “tetto pensionabile”, è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (circolare INPS 26 novembre 2012, n. 133).

È possibile effettuare il pagamento dei contributi online all'INPS attraverso il servizio dedicato.