Ti trovi in:

Pensione "Opzione donna"

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione anticipata "Opzione donna" per le lavoratrici dipendenti e autonome che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori autonomi e liberi professionisti senza cassa- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2022

Cos'è

La cosiddetta pensione “Opzione donna” è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021.

Come funziona

Decorrenza e durata

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), al ricorrere dei requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2022.

Le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Domanda

Requisiti

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al decreto legislativo 180/1997.

Come fare domanda

La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.