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Accertamento sanitario

Il servizio permette di verificare tutti quei requisiti necessari al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap. È rivolto ai cittadini italiani e stranieri. Obbligatorio un certificato medico introduttivo.
Rivolto a:
Categorie
ASL- Patronati- Persone con disabilità e invalidità- Intermediari e consulenti
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Cos'è

L’accertamento sanitario consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.

A chi è rivolto

Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia;
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo Unico per l’immigrazione.

Come funziona

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, l’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che indichi i dati anagrafici, il codice fiscale, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del numero univoco del certificato della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) non occorre recarsi dal medico certificatore, per produrre il certificato medico introduttivo, e non deve essere presentata la domanda in quanto la convocazione a visita spetta all’INPS.

L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità viene eseguito da una Commissione medico-legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS. Nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario all’INPS (cd. Convenzioni CIC), la visita avviene, direttamente presso i Centri medico-legali dell’INPS.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l’invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date possibili indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione copia di un valido documento di riconoscimento e la documentazione sanitaria in proprio possesso.

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige in formato elettronico il verbale di visita, che viene inviato all’interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili, e l’altra con il solo giudizio finale.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

Con decreto ministeriale 2 agosto 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria idonea a confermare la minorazione da richiedere agli interessati o alle competenti Commissioni mediche (se non acquisita agli atti).

Nel caso in cui la percentuale di invalidità riconosciuta sia superiore al 74%, l’interessato potrebbe avere diritto a una prestazione economica, se è in possesso anche dei requisiti amministrativi previsti dalla legge.

Oltre alle prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità), la legge prevede anche alcuni benefici di natura non economica (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex lege 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

Domanda

La domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap può essere presentata, dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, direttamente online sul sito INPS oppure tramite tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

In caso di minore vanno utilizzate le sue credenziali e non quelle del genitore o tutore

Con l’eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006 non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dell’intervento di una sentenza passata in giudicato.

È data facoltà al cittadino di inviare all’INPS la documentazione sanitaria aggiornata utilizzando il servizio online (articolo 29-ter, legge 120/2020). Il servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile” può essere attualmente utilizzato dai soggetti con verbale sanitario nel quale è indicata una data di revisione e da coloro che hanno presentato una domanda di prima istanza o aggravamento, residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione con le Regioni. I cittadini possono accedere al servizio dopo essersi autenticati con le proprie credenziali.

Sono in corso implementazioni procedurali per estendere il servizio su tutto il territorio e ad altre tipologie di utenti.

Nel caso di revisione l’interessato potrà ricevere a casa la lettera di invito a trasmettere online la documentazione sanitaria, utile per una definizione agli atti del giudizio medico-legale. Per le revisioni non occorre recarsi dal medico certificatore per produrre il certificato medico introduttivo e non deve essere presentata la domanda.

Se la commissione medica ritiene soddisfacente la documentazione ricevuta emette un nuovo verbale sulla base degli atti trasmessi; in alternativa convoca l’interessato a visita di revisione a mezzo raccomandata A/R.

Per il funzionamento del servizio di “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”, si rinvia al tutorial (pdf 2,61MB).

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione, che sarà effettuata direttamente da un Centro medico-legale dell’INPS. Fino alla conclusione dell’accertamento sanitario di revisione, il precedente verbale resta valido a tutti gli effetti di legge.

Con decreto ministeriale 2 agosto 2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche (se non acquisita agli atti) idonea a confermare la minorazione.

Al momento della domanda, viene chiesto di anticipare le informazioni socio-economiche necessarie per la concessione e l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile. In questo modo, una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, sarà possibile disporre immediatamente il pagamento della prestazione e ridurre così notevolmente i tempi di attesa.

In caso di minori, invece, i dati socio-economici (Modello AP70) devono essere comunicati dopo l’invio del verbale definitivo.