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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021
Cos'è
L'indennità ASpI è stata istituita per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013 e sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. È stata erogata su richiesta, per gli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 30 aprile 2015, ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l'occupazione.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 24 bis, legge 28 giugno 2012, n. 92, alla prestazione si applicano le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
A chi è rivolta
L'indennità spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l'occupazione, compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
L'indennità non spetta:
- ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Come funziona
Decorrenza e durata
L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:
- dall'ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- dal giorno dopo la presentazione della domanda, se è stata presentata dopo l'ottavo giorno;
- dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, se non è stata presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e successivamente alla presentazione della domanda;
- dalla data di riacquisto della capacità lavorativa per malattia comune o infortunio avvenuti entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, dall'ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso alla cessazione del rapporto di lavoro o dalla fine del periodo di indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, oppure dopo 38 giorni dalla cessazione per licenziamento per giusta causa. Questo se la domanda è precedente. Se la domanda è successiva, la prestazione decorre dal giorno dopo la presentazione, che deve comunque risultare entro i termini previsti dalla legge.
La durata dell'indennità mensile dipende dall'età del lavoratore, aumenta gradualmente nel triennio 2013-2015 (periodo transitorio) e viene definita a regime a partire dal 1° gennaio 2016.
La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è di seguito indicata:
Periodo transitorio 2013 - 2015
Anno di cessazione del rapporto di lavoro | Età anagrafica | ||
---|---|---|---|
Inferiore a 50 anni | Pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni | Pari o superiore a 55 anni | |
2013 | 8 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
2014 | 8 mesi | 12 mesi | 14 mesi |
2015 | 10 mesi | 12 mesi | 16 mesi |
Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la prestazione ASpI è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie e per massimo sei mesi. Dopo la sospensione, il pagamento dell'indennità riprende per il periodo residuo spettante al momento della sospensione.
Quanto spetta
L'indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se non supera l'importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente dalla variazione dell'indice ISTAT (per il 2014 di 1.192,98 euro e per il 2015 di 1.195,37 euro). L'importo della prestazione non può comunque mai superare un limite massimo stabilito ogni anno per legge.
Se la retribuzione media mensile imponibile è superiore all'importo stabilito dalla legge, l'indennità è pari al 75% dell'importo sommato al 25% della differenza tra la maggiore retribuzione media mensile imponibile e il predetto importo previsto dalla legge. Anche in questo caso, la prestazione non può comunque mai superare un limite massimo stabilito ogni anno per legge.
L'indennità mensile prevede una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e un'ulteriore riduzione del 15% dopo un anno.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, se il reddito annuo non supera il limite normativamente previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione, l'indennità di disoccupazione è ridotta dell'80% dei proventi preventivati. Se il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può presentare una nuova dichiarazione “a montante”, comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l'indennità verrà rideterminata.
Il pagamento avviene mensilmente e, se previsto, è anche comprensivo degli assegni al nucleo familiare.
L'indennità è riscossa con accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per importi netti superiori a 1.000 euro.
Decadenza
Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi;
- inizio attività autonoma senza comunicazione all'INPS;
- raggiungimento del requisito per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- assegno ordinario di invalidità, senza optare per l'indennità;
- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, a una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini, ecc.) o non regolare partecipazione;
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro con una retribuzione almeno superiore del 20% all'importo lordo dell'indennità.
In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, con un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l'INPS e dichiarare entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto.
Domanda
Requisiti
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario e non causato da dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto all'indennità per dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o nel caso in cui si sia dimesso per giusta causa.
La risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione, quando interviene nell'ambito della procedura conciliativa presso la direzione territoriale del lavoro, secondo le modalità previste all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'articolo 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012 n.92) o dopo trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 chilometri e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.
Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione e il biennio si calcola procedendo a ritroso a partire dal primo giorno di disoccupazione.
Il requisito contributivo prevede almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, solo se risulta erogata o dovuta per ogni settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione sulla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali permangono le regole vigenti.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se, all'inizio dell'astensione, risulta già versata contribuzione e per i periodi di congedo parentale, solo se regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati con i quali sia prevista la totalizzazione (sono esclusi gli stati privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con l'Italia);
- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino a otto anni nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
I periodi di lavoro agricolo e quelli non agricolo sono cumulabili per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per la verifica restano fermi i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
- malattia e infortunio sul lavoro, solo in assenza di integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Per la determinazione del biennio e la verifica del requisito contributivo, i periodi considerati non utili vanno neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
Il titolare dell'indennità ASpI poteva svolgere attività lavorativa occasionale (lavoro accessorio) e con compensi inferiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nell'anno solare 2013 senza che questo determinasse alcuna riduzione dell'indennità.
Quando fare domanda
La domanda deve essere presentata entro due mesi a partire dalle seguenti date:
- ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- data di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di riacquisto della capacità lavorativa per malattia comune o infortunio, avvenuti entro otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ottavo giorno dalla fine del periodo di indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- trentottesimo giorno successivo alla cessazione per licenziamento per giusta causa.
Come fare domanda
La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ASpI doveva essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si poteva fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.