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Assegno di natalità (Bonus Bebè)

Il servizio permette di presentare la domanda per l’assegno di natalità per i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, in possesso di idoneo titolo di soggiorno, per nascite, adozioni o affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 2 marzo 2020 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

Cos'è

L’assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio natoadottato o in affido preadottivo. L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi a partire dal 2020 la prestazione è stata rimodulata con nuove soglie di ISEE e può spettare, in applicazione del principio dell’accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di 40.000 euro o anche in assenza dell’indicatore ISEE.

 

A chi è rivolto

L’assegno spetta ai cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno (di seguito sono elencati tutti i requisiti) per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi).

Come funziona

La maggiorazione del 20%

In presenza di tutti gli altri requisiti, la maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:

  • la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
  • ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente: il figlio, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia, e convivente con il genitore richiedente;
  • diversamente, non si considerano né come “primi figli”, né come “figlio successivo al primo”, i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto la maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
  • in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2021:
    • se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. nascita di tre gemelli nel 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta al secondo e al terzo nato in ordine cronologico);
    • se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi) la maggiorazione spetta a tutti i gemelli;
  • in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2021, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta a ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo al secondo e al terzo nato in ordine cronologico). Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente (es. adozione di tre gemelli il 7 maggio 2021, se il richiedente non ha altri figli, la maggiorazione spetta solo a due dei tre gemelli adottati, a scelta del richiedente);
  • in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2021, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli (es. adozione di tre minorenni il 7 maggio 2021, se il richiedente ha altri figli, la maggiorazione spetta a tutti e tre i minorenni adottati).

Decorrenza e durata

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2021, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio. Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (con perdita delle mensilità precedenti).

Se la domanda viene respinta, per poter richiedere l’assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione di tale nuova domanda.

L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2021 (e 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare per adozioni e affidamenti preadottivi) per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

Esempio: Nascita (o adozione o affidamento) avvenuta il 15 aprile 2021. Se la domanda viene presentata entro 90 giorni, la prestazione, laddove spettante, è riconosciuta dal mese dell’evento (aprile 2021) per 12 mensilità (fino a marzo 2022). Se la domanda viene presentata a novembre 2021 (oltre i 90 giorni dall’evento), la prestazione, laddove spettante, è riconosciuta per le sole mensilità residue dal mese di presentazione della domanda (novembre 2021) fino a marzo 2022. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, nel caso in esempio, è il 31 marzo 2021.

Quanto spetta

La misura dell’assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2021 dipende in presenza di un ISEE in corso di validità dall' ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno:

  • in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo); 
  • se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
  • qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o a 96 euro al mese (figlio successivo al primo).

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA, intestati al richiedente.

A partire dal 10 aprile 2020 non è più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR 163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

In caso di pagamento su IBAN estero, deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o di una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’articolo 2, legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Decadenza

L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento);
  • in caso di decesso del figlio;
  • in caso di revoca dell’adozione;
  • in caso di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
  • nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
  • in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia (l’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia, questo mese incluso);
  • conclusione dell’affidamento temporaneo;
  • il figlio raggiunge i 18 anni di età.

Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.

Nei casi di decadenza l’utente, ove torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione valgono le seguenti regole: se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento) l’assegno viene riconosciuto dal mese in cui l’utente è rientrato in possesso dei requisiti; se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall’evento l’assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.

Domanda

Requisiti

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

La misura dell’assegno è calcolata in funzione del valore dell’ISEE minorenni in corso di validità e potrà spettare, nei limiti di un importo minimo pari a 960 euro annui, anche per importi di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE.

Per gli eventi del 2021, in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.), a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (attualmente ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020), l’assegno di natalità verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti. Tuttavia, non potendosi in tal caso individuare puntualmente la fascia ISEE di riferimento, la prestazione verrà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (o di 96 euro al mese in caso di figlio successivo al primo).

In tali situazioni, il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) dovrà essere autodichiarato nella domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del d.p.r. 445/2000 e che le strutture territoriali dell’INPS, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato articolo 71 del d.p.r. 445/2000) e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di assegno di natalità, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido e, tuttavia, tale indicatore venga presentato successivamente, l’importo dell’assegno potrà essere integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia derivato un ISEE minorenni valido.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario. In questo caso il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

Per poter richiedere l’assegno è opportuno presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno.

È opportuno che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validità.

È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validità dello stesso. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

L’ISEE corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.

Per gli eventi del 2021, la presenza di omissioni e/o difformità nell’attestazione ISEE al momento della domanda comporta, analogamente alla mancanza di ISEE, la definizione della domanda in stato “accolta” se sussistono gli altri requisiti di legge, con liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (96 in caso di figlio successivo al primo).

Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un’attestazione priva di tali anomalie) o con rettifica retroattiva (qualora la DSU sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale) o con idonea documentazione giustificativa da presentare presso la sede INPS competente.

All’atto della regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente, che può avvenire entro il termine di validità della DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità, l’importo dell’assegno spettante sarà integrato con l’eventuale differenza ove spettante.

Quando fare domanda

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare. In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

Come fare domanda

La domanda di assegno si presenta all’INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio online dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. Per usufruire del servizio è necessario selezionare l’area "Prestazioni e servizi/Servizi" e poi accedere con le proprie credenziali al servizio "Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino)".

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Attraverso i canali sopraindicati è, inoltre, possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN).

Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

Altre informazioni

Riferimenti normativi

Il Bonus Bebè è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

La legge di bilancio 2018 ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2018 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

L’articolo 23-quater, decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2019 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

L’articolo 1, commi 340 e 341, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.

L’art. 1, comma 362, legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha confermato la prestazione, istituita dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato/adottato/in affidamento preadottivo nel corso del 2021.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.