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Pubblicazione: 29 marzo 2019 Ultimo aggiornamento: 7 settembre 2022
Cos'è
La domanda di autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) deve essere presentata dal lavoratore all’INPS nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura dell’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dal datore di lavoro del settore privato, si richieda l’inclusione di determinati familiari nel nucleo e/o l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Come funziona
Decorrenza e durata
Nell'autorizzazione rilasciata dall'INPS si fissa il termine di scadenza della validità che può essere massimo di cinque anni dalla data del rilascio.
Domanda
Requisiti
Alla luce dell’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato: “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si riportano di seguito i requisiti per le richieste relative a periodi fino al 28 febbraio 2022 e per quelle relative a periodi successivi al 1° marzo 2022 (circolare INPS 28 febbraio 2022, n. 34).
Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso la corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare deve essere autorizzata dall'INPS in presenza dei seguenti casi:
- per i figli ed equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
- per i figli del coniuge/parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio;
- per i figli (propri o del coniuge/parte dell’unione civile) riconosciuti dall'altro genitore;
- per fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente;
- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
- per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni;
- per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento ex lege 11 febbraio 1980, n. 18 o ex artt. 2 e 17, legge 30 marzo 1971, n. 118, o di frequenza ex lege 11 ottobre 1990, n. 289);
- per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%).
Per richieste di prestazioni ANF attinenti ai periodi a partire dal 1° marzo 2022 compreso, la corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare deve essere autorizzata dall'INPS in presenza dei seguenti casi:
- per l’inclusione di fratelli, sorelle e nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione per i superstiti;
- per l’inclusione di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%). In tal caso l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per i soggetti componenti il nucleo diversi dai figli.
Se il richiedente è straniero può includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia.
Fanno parte del nucleo anche i familiari che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE.
Il lavoratore extracomunitario titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno può includere nel proprio nucleo anche i familiari residenti in Paese terzo (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).
Come fare domanda
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in merito all’autorizzazione ANF:
- il lavoratore dipendente del settore privato (o il soggetto titolare del diritto all’ANF) che presenta la domanda telematica di “ANF DIP” all’Istituto (se privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità) deve inoltrare la domanda di autorizzazione tramite la procedura telematica “Autorizzazione ANF” corredata della documentazione necessaria. A decorrere dal 1° aprile 2019 (circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45) in caso di accoglimento della domanda di autorizzazione ANF non viene più rilasciato il provvedimento cartaceo di autorizzazione ANF (ANF43) e si procede con l’esposizione dell’importo ANF teoricamente spettante al richiedente, sia nel cassetto aziendale del datore di lavoro, che provvede al successivo pagamento dell’ANF, sia nell’area personale del cittadino nel portale INPS. In caso di non accoglimento della domanda di autorizzazione ANF, invece, viene inviato al richiedente il relativo provvedimento di reiezione;
- il lavoratore dipendente del settore agricolo a tempo indeterminato deve presentare la domanda attraverso la procedura telematica “Autorizzazione ANF” e consegnare il successivo provvedimento di autorizzazione “ANF43” al datore di lavoro unitamente al modello ANF/DIP (Codice SR16). L’autorizzazione è necessaria anche nel caso in cui il coniuge/parte dell’unione civile non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità presente nello stesso modello ANF/DIP;
- il lavoratore a cui l’erogazione degli ANF è effettuata con pagamento diretto dell’Istituto deve allegare alla domanda di liquidazione ANF la documentazione/dichiarazione sostitutiva necessaria all’istruttoria senza presentare domanda telematica di “Autorizzazione ANF”.
La domanda di autorizzazione ANF deve essere presentata online all’INPS, attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- Enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
N.B. L’Assegno per il Nucleo Familiare è incompatibile con l'assegno temporaneo di cui all'articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 convertito dalla legge 112/2021. L’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico. L’articolo 10, comma 3 del medesimo decreto prevede che, “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali, si precisa che a partire dal 1° marzo 2022 potrà essere riconosciuta esclusivamente nel caso di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro diversi dai figli, ossia il coniuge del richiedente, fratelli, sorelle e nipoti.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.