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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2022
Cos'è
L’istituto del computo (articoli 10, 11 e 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) consente, su domanda e senza oneri per il richiedente iscritto al Fondo ex IPOST, di valorizzare ai fini pensionistici periodi di lavoro resi allo Stato, enti locali territoriali, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto agli iscritti al Fondo ex IPOST che possono far valere l’iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o ai fondi sostitutivi e integrativi della medesima, per periodi di lavoro resi allo Stato, enti locali territoriali, enti parastatali o enti e istituti di diritto pubblico.
Come funziona
I periodi vengono computati su domanda dell’interessato o dai superstiti.
I servizi ai fini del computo devono essere dichiarati al momento della domanda specificando i periodi, la qualifica e gli enti presso cui sono stati prestati.
A seguito dell’accoglimento della domanda i periodi verranno accreditati nel Fondo ex IPOST.
Domanda
La domanda di computo deve essere presentata, compilando il modulo cartaceo AP102, alla sede INPS territorialmente competente.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.