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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 maggio 2022
Cos'è
È una prestazione economica riconosciuta agli orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale per la frequenza degli asili nido, della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado (fino alla classe seconda).
A chi è rivolto
L'assegno di frequenza spetta agli orfani dell’iscritto o del coniuge dell’iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale.
Sono equiparati agli orfani dell’iscritto:
- i figli dell’iscritto non legalmente riconosciuti dall’altro genitore/coniuge;
- i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
- i figli di iscritti separati o divorziati, nel caso in cui l‘atto di omologazione dello stato di separazione o di divorzio non fissi alcun onere a carico dell’altro genitore.
Come funziona
Quanto spetta
L'importo degli assegni e i criteri di assegnazione variano in base all'importo dell'ultima dichiarazione ISEE valida alla data di presentazione della domanda.
Domanda
Requisiti
I requisiti sono indicati all'interno del bando di concorso indetto ogni anno dall’INPS. È possibile prenderne visione nella sezione Bandi e Avvisi Credito e Welfare.
Quando fare domanda
La domanda va presentata entro i termini stabiliti dal bando.
La domanda deve essere presentata dal genitore iscritto in servizio o in pensione (in qualità di titolare/richiedente) o dal genitore superstite o dal tutore (in qualità di richiedenti) e, se maggiorenne, alla data di presentazione della domanda direttamente dallo studente (in qualità di richiedente/beneficiario).
Come fare domanda
La domanda per gli assegni di frequenza va presentata online cliccando su “Accedi al Servizio”.
In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.