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Patronati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2023
Cos'è
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge.
A chi è rivolto
La prestazione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), agli iscritti alla Gestione Separata e ai lavoratori iscritti alle forme assicurative esclusive e sostitutive dell’AGO.
In questa pagina si riportano i soli requisiti previsti per gli iscritti all'AGO e alla Gestione Separata.
Come funziona
DECORRENZA
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tutti requisiti richiesti, ovvero, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Domanda
REQUISITI
È possibile conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso dei seguenti requisiti contributivi e anagrafici. I requisiti sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 oppure solamente a partire dal 1° gennaio 1996.
Soggetti iscritti all’AGO in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 tali lavoratori accedono alla pensione di vecchiaia, al perfezionamento di 67 anni di età come da tabella sotto riportata.
Periodo | Età |
---|---|
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 | 67 anni |
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 | 67 anni |
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 67 anni |
dal 1° gennaio 2025 | 67 anni* |
* Requisito da adeguare alla speranza di vita
I lavoratori dipendenti riconosciuti dall’INPS invalidi in misura pari o superiore all’80% mantengono il requisito anagrafico vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, ossia 55 anni se donne e 60 anni se uomini, con applicazione degli incrementi della speranza di vita e della “finestra mobile” di 12 mesi.
Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione dal 2019 al 2024 con il seguente requisito anagrafico: donne 56 anni, uomini 61 anni.
Per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo 67/2011 (circolare INPS 28 dicembre 2018, n. 126), non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2019-2020, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Pertanto, tali lavoratori potranno andare in pensione con il seguente requisito anagrafico.
Periodo | Età |
---|---|
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 | 66 anni e 7 mesi |
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 | 66 anni e 7 mesi |
Dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 66 anni e 7 mesi |
Dal 1°gennaio 2025 | 66 anni e 7 mesi* |
*Requisito da adeguare alla speranza di vita
Oltre al requisito anagrafico, per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il requisito contributivo è di almeno 20 anni di anzianità contributiva (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata).
Ai sensi del decreto legislativo n. 503 del 1992, in deroga al predetto requisito, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
- lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.
Il beneficio è cumulabile con le deroghe al requisito anagrafico previste dal decreto n. 503/1992.
Soggetti iscritti all’AGO con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 e soggetti iscritti alla Gestione Separata
Tali soggetti, dal 1° gennaio 2019, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico minimo di 67 anni di età (da adeguare alla speranza di vita dal 1.1.2025) del requisito contributivo di 20 anni (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata) a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”).
In alternativa, tali lavoratori possono accedere, dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2025) con cinque anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, ma con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.
Le lavoratrici madri, la cui pensione è liquidata col sistema contributivo, beneficiano di un’anticipazione del requisito anagrafico di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi, oppure possono chiedere l’applicazione di un coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno, in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli.
CONDIZIONI
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.
COME FARE DOMANDA
La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.