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Il servizio consente di richiedere un contributo, erogato mensilmente, e di ricevere un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. È rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti economici.
Specifico per
Nuclei familiari in possesso dei requisiti di residenza, familiari, economici e di compatibilità indicati.

Documenti

Pubblicazione: 15 febbraio 2018 Ultimo aggiornamento: 1 dicembre 2021

Cos’è

Ai sensi dell’articolo 13, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, istitutivo del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, il Reddito di Inclusione (REI) non può essere più richiesto a partire dal 1° marzo 2019, e dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.

Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019 e l’ultima erogazione è stata quella di agosto 2020.

Per coloro ai quali il REI sia stato riconosciuto in data anteriore ad aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua a essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Si precisa, infine, che dall’accoglimento della domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza deriva la decadenza della domanda di REI.

A seguito della modifica della durata dell’attestazione ISEE introdotta dal D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Dichiarazione sostitutiva Unica è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. Le DSU presentate nell’anno 2019, hanno, pertanto scadenza al 31 dicembre 2019. I titolari di ReI, quindi, dovranno presentare a partire dal 2 gennaio 2020 una nuova Dichiarazione sostitutiva Unica per continuare a beneficiare della misura. In mancanza di tale Dichiarazione, l’erogazione del beneficio sarà sospesa fino alla presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica valida.

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il REI si compone di due parti: un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI) e un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Soddisfatto il requisito per il beneficio economico, il progetto viene predisposto con il supporto dei servizi sociali del Comune che operano in rete con gli altri servizi territoriali (ad esempio Centri per l'Impiego, ASL, scuole, ecc.), nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (ad esempio attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, ecc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

La circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172 fornisce le prime istruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e  dell'ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.  

Con successiva circolare INPS 28 marzo 2018, n. 57 sono state illustrate le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative ai requisiti di accesso, alla decorrenza, alla durata, al finanziamento e all’importo del Reddito di Inclusione.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), d. lgs. 147/2017, è stato modificato dall’articolo 1, comma 190, legge 205/2017. È stato abrogato, per effetto della predetta norma, il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati dalla previgente formulazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b) che stabiliva quanto segue: “licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, e abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.

Per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, quindi, che nel nucleo vi sia la “presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni e che si trovi in stato di disoccupazione”.

Va precisato, inoltre, che in ragione della progressiva estensione della misura di contrasto alla povertà, l’articolo 1, comma 192, legge 205/2017 abroga, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, d. lgs. 147/2017.

Dal 1° luglio 2018, quindi, le domande di accesso al REI non dovranno soddisfare i predetti requisiti familiari.

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza, familiari, economici e di compatibilità.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il beneficio è concesso a decorrere dal 1° gennaio 2018, per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno sei mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) eventualmente già erogate al nucleo familiare.

In caso di sanzioni legate alla violazione del progetto personalizzato e alla presentazione di DSU contenenti dichiarazioni discordanti tra le componenti reddituali e patrimoniali dichiarate, e rispetto a quanto effettivamente posseduto, sono previste ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.

Il versamento del beneficio è disposto dall’INPS successivamente alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio.

Tuttavia, l’articolo 25, comma 2, d. lgs. 147/2017 ha stabilito che, in sede di avvio del REI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, d. lgs. 147/2017, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1, d. lgs. 147/2017. Decorsi sei mesi dalla prima erogazione, in assenza di comunicazione di cui al primo periodo, il beneficio è sospeso.

Quanto spetta

L'ammontare del beneficio economico viene determinato integrando fino a una data soglia, le risorse a disposizione delle famiglie.
In sede di prima applicazione, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro e cresce in ragione della numerosità familiare (viene infatti riparametrata per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente.

Per determinarne l'ammontare, bisogna sottrarre dalla soglia i trattamenti assistenziali fruiti dai componenti del nucleo (sono esclusi comunque quelli non sottoposti a una valutazione della condizione economica, come ad esempio l'indennità di accompagnamento) e l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore, in caso di percezione di redditi da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.

L’importo è soggetto a un tetto massimo di erogazione, in quanto non può essere superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, co. 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 10%.

Numero ComponentiSoglia di riferimento in sede di prima applicazioneBeneficio massimo mensile
12.250 €187,5 €
23.532,5 €294,38 €
34.590 €382,50 €
45.535 €461,25 €
56.412,50 €534,37 €
6 o più6.575,56 €547,96 €

 

Il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo, mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nucleo familiare fino alla soglia, come sopra specificato.

La legge di stabilità è intervenuta anche in tema di durata e decorrenza della misura.

Con l’articolo 4, comma 5, d. lgs. 147/2017, è stata introdotta l’ipotesi di versamento del beneficio economico in soluzioni annuali nel caso in cui all’atto del riconoscimento del REI lo stesso risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile.

Nelle ipotesi in cui, a seguito dell’istruttoria, risulti che l’importo mensile del beneficio economico connesso al REI sia, per il primo mese di ammontare pari o inferiore a 20 euro, tale importo sarà moltiplicato per la durata del beneficio ed erogato, anticipatamente, in un'unica soluzione su base annua.

Occorre precisare che, in tal caso, vengono comunque effettuati i consueti controlli successivi, fino all’ultimo mese di durata teorica della prestazione. In tal modo, laddove la condizione economica del nucleo dovesse variare, determinando il diritto ad un importo mensile superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.

Nel caso in cui il beneficio economico risulti, invece, di ammontare nullo, è previsto che, ai fini del rinnovo, non decorrano i termini di durata di cui al primo periodo dell’articolo 4, comma 5, d. lgs. 147/2017, ovvero quello di 18 mesi (al netto dei periodi di SIA eventualmente goduti) o, in caso di rinnovo del beneficio, il termine di 12 mesi.

Pertanto, nelle ipotesi in cui all’atto dell’istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al REI, risulti un importo del beneficio economico connesso pari a zero, non si darà seguito ad alcun pagamento, ma il richiedente la prestazione potrà rinnovare la domanda senza attendere il decorso di alcun termine temporale.

Resta salva la possibilità, per il nucleo che si trovi nelle condizioni sopra delineate, di rivolgersi presso i competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.

Decadenza

La decadenza del godimento della misura è prevista, oltre al termine dell’intero periodo dovuto, anche nei casi in cui venga meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione. In caso di sanzioni per violazione del progetto personalizzato o presentazione di Dichiarazioni Sostitutive Uniche non veritiere, sono previste specifiche ipotesi di revoca, decadenza e tempi minimi prima della possibilità di presentare una nuova domanda.

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE E PERCETTORE DEL REI

Il beneficiario del REI, per continuare ad usufruire della misura, deve, oltre che rispettare quanto previsto dal progetto personalizzato:

  • presentare una nuova DSU per ISEE ordinario alla scadenza di quella valida al momento della presentazione della domanda;
  • comunicare all’INPS, tramite il Comune e mediante il modello REI – Com, le variazioni della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del REI, riguardanti uno o più componenti del nucleo familiare, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio;
  • presentare una dichiarazione ISEE aggiornata, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, entro due mesi dall’evento. Si precisa che laddove la variazione sia diversa da una nascita o da un decesso, occorrerà presentare una nuova domanda.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.