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Documenti
Pubblicazione: 6 settembre 2019 Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2023
Cos’è
Il nuovo regolamento dei mutui ipotecari, approvato con determinazione presidenziale 101/2018 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 2022, prevede, all’articolo 21, comma 5, la possibilità per il titolare del mutuo, iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di richiedere la rinegoziazione del tasso.
In seguito alla rinegoziazione saranno applicati i tassi stabiliti con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 29 gennaio 2020.
La rinegoziazione di cui all’art. 21, comma 5, non può essere richiesta per il passaggio da tasso fisso a tasso variabile e viceversa.
Per conoscere invece le modalità di richiesta di variazione del tasso da variabile a fisso e viceversa, consultare la relativa scheda informativa.
A chi è rivolto
La rinegoziazione si applica a tutti i contratti di mutuo o surroga con ammortamento semestrale o trimestrale o mensile in regola con i pagamenti, che al momento della presentazione della domanda hanno applicato un tasso di interesse diverso da quello approvato con la Determinazione n. 12 del 29 gennaio 2020.
Come funziona
L’atto di rinegoziazione ex art.21, comma 5, viene:
- predisposto dagli operatori del Credito della Sede/Polo regionale credito competente;
- firmato dal Direttore della Sede Provinciale/Sede Polo regionale credito/Sede Direzione Metropolitana di quest’ultima;
- sottoscritto dal mutuatario;
- non sono previsti oneri per il mutuatario.
Il nuovo tasso (rinegoziato) troverà applicazione solo dopo l’accettazione del nuovo tasso rinegoziato e la sottoscrizione dell’Atto di rinegoziazione.
Domanda
Requisiti
Ai fini dell’accoglimento della domanda di rinegoziazione, la parte mutuataria deve risultare in regola con tutti i versamenti, compreso quello della rata immediatamente precedente al momento della presentazione della domanda di rinegoziazione.
Per l’applicazione del nuovo tasso rinegoziato è previsto, per il mutuatario con mutuo a tasso fisso, l’obbligo di comunicare la scelta tra l’utilizzo del bollettino PagoPA o del mandato SDD e, nel caso in cui scelga questa seconda modalità, deve preventivamente attivare il mandato di addebito delle rate del mutuo SDD.
Quando fare domanda
A decorrere dal 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la domanda di rinegoziazione può essere presentata esclusivamente online nelle due seguenti finestre temporali annuali:
- dal 1° aprile al 30 aprile con accettazione entro il 31 maggio;
- dal 1° ottobre al 31 ottobre con accettazione entro il 30 novembre.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online, tramite il servizio online dedicato a cui si accede da questa pagina.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.