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Rimborso ai datori di lavoro per i giorni di riposo del lavoratore che dona il midollo osseo

Il servizio permette di presentare la domanda di rimborso relativo ai giorni di riposo e permessi occorrenti alla donazione del midollo osseo del lavoratori dipendenti per datori di lavoro.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

Cos'è

La donazione del midollo osseo è un atto volontario e gratuito effettuato dal cittadino maggiorenne iscritto nel registro nazionale italiano o nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo (articolo 4, legge 6 marzo 2001, n. 52 e circolare INPS 15 settembre 2006, n. 97). 

 

Il lavoratore, che decide di donare il midollo osseo, ha diritto a mantenere la normale retribuzione prevista per le giornate impegnate per la donazione. Sarà poi il datore di lavoro a chiedere all'INPS il rimborso di quanto anticipato al lavoratore.

Le giornate e i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa.

A chi è rivolto

Il rimborso è riservato al datore di lavoro privato per le giornate e i permessi occorrenti alla donazione e usufruiti dal dipendente assicurato all'INPS, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza.

Come funziona

Il lavoratore dipendente ha diritto a conservare la normale retribuzione sia per le giornate di degenza ospedaliera necessarie al prelievo del sangue midollare, sia per le successive giornate di convalescenza necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.

 

Lo stesso trattamento è riconosciuto anche per i permessi orari concessi al lavoratore per il tempo necessario agli accertamenti e ai prelievi preliminari alla donazione, come di seguito indicati:

  • prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici ovvero la definizione del sistema genetico HLA;
  • prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
  • accertamento dell’idoneità alla donazione.

L’indennità spettante al donatore, per le assenze giornaliere e/o orarie, corrisponde alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

Il diritto all’indennità prescinde dalla quantità di sangue midollare donato e sussiste anche nel caso in cui, agli atti preliminari sopra indicati, non faccia seguito alcuna donazione.

Domanda

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio le indennità anticipate ai donatori con i contributi e le altre somme dovute all’INPS con la denuncia di competenza del mese in cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese successivo.

 

Ai fini del conguaglio delle indennità di cui trattasi, il donatore deve consegnare al datore di lavoro la specifica certificazione sanitaria rilasciata dalle strutture ospedaliere o dai centri trasfusionali autorizzati, che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione.

Dalla certificazione sanitaria devono rilevarsi:

  • i dati anagrafici del donatore;
  • le ore di permesso occorrenti agli accertamenti e ai prelievi preliminari alla donazione, specificati dall’articolo 5, comma 1, l. 52/2001;
  • le giornate di degenza occorrenti per il prelievo del midollo osseo;
  • le giornate di convalescenza, successive al prelievo, ritenute necessarie dall’équipe medica del centro trasfusionale di cui sopra per il completo ripristino dello stato fisico del donatore ed effettivamente fruite.

La certificazione sanitaria deve essere conservata dal datore di lavoro per almeno dieci anni, al fine di permettere all’Istituto di effettuare le verifiche di competenza.

I datori di lavoro, che invece non sono tenuti alla denuncia contributiva, possono chiedere direttamente all’INPS il rimborso delle retribuzioni erogate ai propri dipendenti nelle giornate e/o ore di permesso necessarie per la donazione di midollo osseo.

La domanda di rimborso della retribuzione corrisposta deve essere inoltrata online all’INPS attraverso il servizio dedicato e deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui sono state corrisposte le predette retribuzioni.

Alla domanda deve essere allegata anche la certificazione sanitaria consegnata dal lavoratore. 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.