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Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA)

Come fare per supportare verifiche di congruità adempimenti contributivi di imprese quanto a manodopera regolarmente denunciata?

Pubblicazione: 29 dicembre 2022 Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2023

Cos'è

Il servizio Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA), attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, supporta e potenzia i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata.

A chi è rivolto

Il servizio è disponibile per i datori di lavoro privati e per i loro intermediari. L’accesso e l’operatività in procedura, inoltre, è consentito ai soggetti esplicitamente autorizzati dal datore di lavoro tramite il servizio “Abilitazione accesso Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti”.

Come funziona

Il MoCOA si fonda su un’attività di incrocio tra i dati dei lavoratori impiegati in appalto/subappalto, noti al committente, e quelli poi effettivamente denunciati in UNIEMENS dagli appaltatori/subappaltatori.

Le imprese committenti, durante tutto il corso dell’appalto, avranno così la possibilità di avere conferma o meno del rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all’atto del conferimento dell’appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata.

Il sistema, infatti, elabora un report mensile denominato “Documento Congruità Occupazionale Appalti” (DoCOA), che evidenzia eventuali discordanze e/o incongruenze nei dati dichiarati in UNIEMENS e quelli registrati in MoCOA.

Accedendo alla pagina iniziale del MoCOA, è possibile visualizzare e consultare tutti gli appalti riconducibili al soggetto che ha effettuato l’accesso. È disponibile anche la funzione “Inserimento nuovo appalto”, che consente di registrare ogni singolo nuovo appalto.

Ai fini della registrazione è necessario fornire le informazioni richieste relative all’appalto e all’eventuale subappalto. Alcuni dati sono precaricati in automatico dalla procedura, perché già disponibili negli archivi dell’Istituto (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, indirizzi pec del committente), altri devono essere registrati dal committente, anche attraverso la selezione dal menu a tendina. Le varie funzioni risultano attive e utilizzabili in base al profilo dell’utente connesso.

Per ogni appalto, oltre alle informazioni generali, il committente dovrà inserire i dati relativi all’appaltatore e indicare la possibilità di subappalto, spuntando la relativa voce: in assenza di tale indicazione, effettuabile solo dal committente (sia in fase di registrazione che successivamente), non sarà possibile inserire alcuna informazione relativa al subappaltatore e al subappalto.

Per la descrizione completa del procedimento di registrazione dell’appalto e delle fasi successive, si rinvia al manuale operativo, disponibile all’interno del servizio e del messaggio 27 gennaio 2022, n. 428.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

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