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Corte di Cassazione 23 ottobre 2025 n. 28173

Numero:

28173

Tipologia:

Ordinanza

Data Pubblicazione:

23 ottobre 2025

Organo Giudiziario:

Corte di Cassazione

Sezione:

Lavoro

Luogo:

Roma

Massima:

I principi che regolano la notifica degli atti processuali, e tra questi soprattutto il principio, di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., della sanatoria per raggiungimento dello scopo, sono applicabili anche alla notifica degli atti impositivi, sicché non è nulla la notifica di un atto di intimazione predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove tale notifica abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto.

Classificazione:

CONTRIBUTI – Riscossione – Notifica – Utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi – Nullità – Insussistenza.

Allegato: