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Pubblicazione: 30 luglio 2026

Con la circolare INPS 24 luglio 2026, n. 80, l’INPS chiarisce che le misure "Esonero giovani under 36" e "Decontribuzione Sud" spettano anche agli agenti, broker e intermediari assicurativi.
Una norma d'interpretazione autentica sblocca infatti la possibilità di recuperare questi incentivi a partire dai contratti attivati dal 1° luglio 2022.
Chi riguarda?
Possono accedere ai benefici tutti i datori di lavoro privati dell'intermediazione assicurativa e identificati dai vecchi codici ATECO 2007:
- 66.22.01 (broker di assicurazioni);
- 66.22.02 (agenti di assicurazioni);
- 66.22.03 (subagenti di assicurazioni);
- 66.22.04 (produttori, procacciatori e altri intermediari).
Dal 1° aprile 2025 tutti questi codici sono confluiti nel nuovo ATECO 2025 66.22.00.
Le opportunità in sintesi
L’“Esonero giovani under 36” è focalizzato sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulle trasformazioni da tempo determinato dei rapporti di lavoro di giovani che, al momento dell'assunzione, non avevano ancora compiuto 36 anni e non avevano mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
Il bonus consiste in uno sconto del 100% sui contributi datoriali:
- fino a 6.000 euro l’anno per le assunzioni effettuate nel 2022;
- fino a 8.000 euro l’anno per quelle effettuate nel 2023.
La durata è di 36 mesi, che salgono a 48 mesi per le sedi operative nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).
La “Decontribuzione Sud” consiste invece in uno sconto del 30% sui contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Il periodo copre i mesi da luglio 2022 a dicembre 2024 e le sedi di lavoro interessate sono quelle situate nelle otto regioni del Mezzogiorno.
Come e quando recuperare gli arretrati
I datori di lavoro che non hanno potuto fruire di queste agevolazioni in passato hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 per recuperare gli arretrati.
Ma attenzione alle cumulabilità: l'“Esonero under 36” non è cumulabile con la “Decontribuzione Sud” o con l'incentivo “GECO”. Qualora l'azienda abbia già fruito di una di queste misure per lo stesso lavoratore, dovrà prima restituire la quota precedente tramite i codici conguaglio indicati nella circolare.
Per i dettagli operativi sui flussi UNIEMENS, la gestione del contenzioso in corso o le procedure di regolarizzazione per attività cessate, consulta il testo integrale della circolare INPS 24 luglio 2026, n. 80.
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