Ips ai superstiti
In caso di decesso dell’iscritto in attività di servizio (articolo 3 della legge 152 del 1968), l’Ips maturata fino a quel momento spetta nell’ordine:
- al coniuge superstite;
- agli orfani;
- ai genitori;
- a fratelli e sorelle, se a carico dell’iscritto;
- agli eredi testamentari;
- agli eredi legittimi.
Una categoria esclude l’altra.
In caso di decesso dell’iscritto dopo il collocamento a riposo la somma maturata a titolo di Ips entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.
153e46bb-4056-429d-af30-759bf782b419