È la
contribuzione figurativa
riconosciuta per periodi, non coperti da altra contribuzione, durante i quali l’interessato ha svolto servizio militare non armato, servizio sostitutivo civile ovvero servizio civile.
La
contribuzione figurativa
è prevista solo per gli avviati al servizio civile entro il 31 dicembre 2005.
Il beneficio è rivolto a coloro che, lavoratori o pensionati, abbiano un vuoto assicurativo dovuto al fatto di aver svolto il servizio civile.
L’accredito dei
contributi figurativi
può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Requisiti
Per poter ottenere la
contribuzione figurativa
l’interessato deve possedere almeno un contributo effettivo al momento della domanda di accredito figurativo.
Per poter ottenere la
contribuzione figurativa
il periodo non deve essere coperto da altra contribuzione.
L’accredito dei
contributi figurativi
non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile per la concessione della pensione statale o per qualsiasi altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Come fare domanda
Il richiedente deve presentare un’autocertificazione dei periodi servizio richiesti e indicare il distretto o l’ufficio militare o del servizio civile di appartenenza.
Successivamente l’INPS provvederà a richiedere direttamente la documentazione probatoria al distretto o all’ufficio militare indicato dall’interessato.
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda alla sede territorialmente competente o tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Avvertenze
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.