È la
contribuzione figurativa
riconosciuta per i riposi giornalieri fruiti secondo le modalità previste dalla legge dal padre e dalla madre nel primo anno di vita del bambino.
L'accredito dei
contributi figurativi
spetta alla madre e al padre del bambino nel suo primo anno di vita.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo di cui all'articolo 39, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I periodi di riposo di cui all'articolo 40, d.lgs. 151/2001 sono riconosciuti al padre lavoratore:
- nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, d.lgs. 151/2001, possono essere utilizzate anche dal padre.
Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40, 41 e 45, d.lgs. 151/2001 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.
L’accredito avviene in conseguenza delle denunce trasmesse dal datore di lavoro.
Avvertenze:
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.