Gli assegni familiari sono una prestazione economica a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari e stranieri che lavorano in Italia con un reddito complessivo per il nucleo familiare inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.
L’assegno familiare spetta a:
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti;
- titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Quanto spetta
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’INPS e spettano per ogni familiare vivente a carico.
È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori a un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari (circolare INPS 20 gennaio 2022, n. 9). Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell’erogazione degli assegni familiari.
L’assegno è pari a:
- 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti, per il coniuge/parte di unione civile, i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti, per i genitori ed equiparati.
Se la domanda viene presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei cinque anni precedenti (prescrizione quinquennale).
Requisiti
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
- il coniuge/parte di unione civile, anche se legalmente separato/sciolto da unione civile, purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi minorenni, apprendisti o studenti di scuola media (fino a 21 anni), universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) e
inabili
a proficuo lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti conviventi minorenni, conviventi apprendisti o studenti di scuola media (fino a 21 anni), conviventi universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) e conviventi
inabili
a proficuo lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto;
- i familiari di cittadini stranieri residenti in paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’Assegno Familiare può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’Assegno Familiare.
I redditi da dichiarare in fase di domanda dell’assegno sono quelli assoggettabili all'
IRPEF
al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a 1.032,91 euro, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di Assegni Familiari riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.
Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Come fare domanda
La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.