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Se a causa della malattia tubercolare la capacità di guadagno, in relazione alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa e a tempo pieno, viene riconosciuto, a carico dell’INPS, in misura fissa, un assegno di cura e sostentamento.
A chi è rivolto
L'assegno spetta ai medesimi soggetti aventi diritto all’Indennità Giornaliera (IG) ovvero:
agli assicurati che possano far valere almeno un anno di contribuzione ovvero 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa (articolo 3, legge 6 agosto 1975, n. 419). Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il contributo previsto per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; pertanto il requisito contributivo si intende soddisfatto qualora siano presenti versamenti di contribuzione per l’assicurazione contro l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (
IVS
);
ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
ad alcune categorie di pensionati e titolari di rendita;
ai familiari a carico dell’assicurato anche se non sono assicurati INPS.
Come funziona
Decorrenza e durata
L’assegno di cura e sostentamento decorre:
dal giorno successivo alla fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
dal giorno successivo alla fine del precedente Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
dal primo giorno del mese successivo alla domanda se viene presentata dopo 90 giorni dalla fine dell'IPS o del precedente ACS.
L’assegno di cura e sostentamento:
viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS);
è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti richiesti;
si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure;
ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se sono presenti i requisiti richiesti.
Quanto spetta
È corrisposto, in misura fissa, stabilita e aggiornata annualmente con decreto ministeriale.
Domanda
Quando fare domanda
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS o dalla fine del precedente ACS.
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.