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L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti.
A chi è rivolto
L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007), ai cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Come funziona
Decorrenza e durata
Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio, e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
Quanto spetta
L’importo dell’assegno per l'anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 euro annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato.
Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.
Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.
L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.
Decadenza
L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.
Domanda
Requisiti
A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
67 anni di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
Inoltre, i cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
i redditi esenti da imposta;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
i redditi di terreni e fabbricati;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell'attribuzione non si computano:
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
il reddito della casa di abitazione;
le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.
Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.