Cos'è
Gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro destinatari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sono riconosciuti con accordi aziendali o territoriali per accompagnare, alla prima decorrenza utile di pensione (anticipata o vecchiaia), i lavoratori a tempo indeterminato che raggiungano i requisiti anagrafici e/o contributivi entro 5 o 7 anni (a seconda del Fondo di solidarietà di settore) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
A chi è rivolto
Gli assegni straordinari si rivolgono ai dipendenti delle aziende, coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizzazione e destinatarie dei Fondi di solidarietà del Credito ordinario, del Credito cooperativo, dei Tributi erariali, delle Poste Italiane, delle Ferrovie dello Stato italiane, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, nonché del Trentino.
Come funziona
Di seguito le principali caratteristiche di ciascun Fondo:
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito
(decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, circolare INPS 6 maggio 2015, n. 90).
La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito ordinario che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il decreto interministeriale 23 settembre 2016, n. 97220 ha aumentato, per il biennio 2016/2017, la predetta durata massima da 5 a 7 anni (messaggio 16 dicembre 2016, n. 5100).
Il decreto interministeriale 3 aprile 2017, n. 98998, in attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 234, della legge di bilancio 2017, n. 232, ha disposto la proroga della durata massima anche per gli anni 2018 e 2019 (messaggio 9 agosto 2017, n. 3267).
Per il periodo di erogazione dell’assegno straordinario il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
Il finanziamento degli assegni straordinari con decorrenza compresa nel triennio 2017 – 2019 è regolato da ultimo dalla legge11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. messaggio 9 agosto 2017, n. 3267 e messaggio 11 dicembre 2018, n. 4622). - Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo (decreto interministeriale 20 giugno 2014, n. 82761, circolare INPS 21 maggio 2015, n. 104). La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) di aziende di credito cooperativo che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il decreto interministeriale 3 aprile 2017, n. 98998, in attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 234, della legge di bilancio 2017, n. 232, ha aumentato fino al 2019 la predetta durata massima da 5 a 7 anni (messaggio 9 agosto 2017, n. 3267).
Il finanziamento degli assegni straordinari con decorrenza compresa nel triennio 2017 – 2019 è regolato da ultimo dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. messaggio 9 agosto 2017, n. 3267 e messaggio 11 dicembre 2018, n. 4622).
Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali
(decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 95439, circolare INPS 11 gennaio 2017, n. 6 e messaggio 14 marzo 2018, n. 1134).
La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro (cfr. messaggio 6 febbraio 2019, n. 513) e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti (compresi i dirigenti) delle imprese del settore dei tributi erariali che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. - Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste italiane (decreto interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642, circolare INPS 13 maggio 2015, n. 95). La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti del gruppo Poste Italiane SpA che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. -
Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (decreto interministeriale 18 maggio 2017, n. 99296, circolare INPS 9 novembre 2018, n. 107).
Il citato decreto prevede due tipologie di assegni straordinari: l’assegno straordinario e l’assegno straordinario solidaristico. L’assegno straordinario è finanziato dal datore di lavoro, mentre l’assegno straordinario solidaristico, riconosciuto in un’ottica di ricambio generazionale, è finanziato da uno specifico accantonamento, come risultante dal bilancio consuntivo del Fondo per l’anno 2015.
Il finanziamento degli assegni straordinari aventi decorrenza 2019 è regolato da ultimo dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. messaggio 11 dicembre 2018, n. 4622).
Le due tipologie di assegno sono corrisposte fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, come individuate dal decreto o dallo specifico accordo di programma, che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. - Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459, circolare INPS 10 marzo 2015, n. 56).
La prestazione economica è finanziata dal datore di lavoro e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti di aziende assicurative che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura. - Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077, circolare INPS 16 marzo 2017, n. 62). La prestazione economica è finanziata dai datori di lavoro che occupino almeno il 75% del proprio personale in aziende ubicate nel territorio della provincia di Trento, e corrisposta fino alla decorrenza della pensione in favore dei lavoratori dipendenti che maturino i requisiti per la pensione - la più prossima tra la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia - entro il periodo massimo di 5 anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di erogazione della prestazione straordinaria il datore di lavoro è tenuto a versare, alla competente gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione, la contribuzione correlata utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.
Si forniscono inoltre le Istruzioni sulle modalità di determinazione della trattenuta sull’assegno in caso di percezione di redditi da lavoro con aziende che non operano in concorrenza con l’ex datore di lavoro (art. 11 del decreto n. 83486/2014) e il foglio di calcolo excel per la simulazione, ai link sotto riportati.
Modifiche normative di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ha apportato modifiche in tema di accesso al trattamento pensionistico introducendo, tra l’altro, all’articolo 14, la pensione anticipata “quota 100”, individuando all’articolo 15 i requisiti contributivi per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata e prevedendo all’articolo 22 la possibilità di concedere un assegno straordinario, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” (cfr. circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 10).
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 22, per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata, laddove prevista dagli accordi istituivi, fino alla maturazione dei requisiti previsti per il predetto trattamento.
Gli assegni straordinari aventi decorrenza entro il 1° gennaio 2019 continuano a essere erogati fino alla scadenza prevista in base alle norme vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la facoltà per il titolare di presentare domanda di pensione anticipata secondo i requisiti contributivi di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019.
L’articolo 14, comma 1, consente l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 62 anni e il requisito contributivo di 38 anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. Tali disposizioni non si applicano agli assegni straordinari erogati.
L’articolo 22, comma 1, stabilisce, invece, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, i Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148/2015, oltre le finalità previste dall’articolo 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021.
Pertanto, i Fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per la pensione anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021. Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata, laddove prevista dagli accordi istitutivi, è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può quindi essere erogato oltre il 31 marzo 2022.
La concessione degli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione. Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
Decorrenza
L'assegno straordinario è liquidato dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, con il pagamento degli arretrati spettanti. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell'assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.
L'assegno straordinario cessa di essere erogato alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. Pertanto, l'interessato deve presentare in tempo utile la domanda di pensione.
Quanto spetta
Per l'erogazione dell'assegno straordinario il datore di lavoro deve provvedere al versamento anticipato mensile dell'importo a copertura della prestazione.
In via generale, il valore dell'assegno straordinario è pari all'importo del trattamento pensionistico (anticipato o di vecchiaia) che spetterebbe all'interessato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con l'aggiunta del periodo per il quale l'azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.
Laddove previsto nel decreto istitutivo del Fondo, l’assegno può essere corrisposto, su richiesta del lavoratore, con la modalità di pagamento in unica soluzione.
Il pagamento dell'assegno straordinario è corrisposto, a seconda delle regole di funzionamento di ciascun Fondo, per 12 o 13 mensilità.
Il regime fiscale dell'assegno straordinario erogato in forma rateale è generalmente quello della tassazione ordinaria, con l’eccezione degli assegni straordinari del Credito Ordinario, del Credito Cooperativo, di Poste Italiane SpA, assoggettati al regime della tassazione separata con l’utilizzo dell’aliquota TFR / TFS , ex art. 19 del TUIR.
In via generale, l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo - acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi - che derivino da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro esodante.
Durante il periodo di svolgimento delle suddette attività viene sospeso l’assegno straordinario e la relativa contribuzione correlata.
Nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa non in concorrenza è invece possibile cumulare il reddito derivante dall’assegno straordinario con il reddito derivante da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, con le regole previste dal decreto interministeriale del Fondo di solidarietà di settore.
Il lavoratore è tenuto a comunicare lo svolgimento dell'attività lavorativa al datore di lavoro che finanzia l'assegno straordinario e al Fondo di sostegno al reddito tramite la sede INPS di competenza. In caso contrario, il lavoratore perde il diritto alla prestazione e deve restituire le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, mentre la contribuzione correlata viene cancellata.
La domanda di assegno straordinario finalizzata alla pensione anticipata non può essere accolta se il lavoratore è titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità (o abbia presentato tale domanda).
Domanda
Come fare domanda
Dal 1° dicembre 2016, per i Fondi del settore credito ordinario e del settore credito cooperativo la domanda di accesso all'assegno straordinario per ciascun lavoratore deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica (messaggio 10 novembre 2016, n. 4498).
Dal 1° gennaio 2019, per il Fondo delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane la domanda di accesso all’assegno straordinario per ciascun lavoratore deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica (messaggio 5 aprile 2019, n. 1426).
Per tutti gli altri Fondi di solidarietà, per i quali la modalità telematica è in fase di realizzazione, la domanda di accesso all'assegno straordinario per ciascun lavoratore deve essere presentata dal datore di lavoro presso le sedi polo di cui ai messaggi 7 luglio 2015, n. 4621 e 3 agosto 2015, n. 5119, fatti salvi gli accentramenti già previsti.
La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo presente sul sito internet e deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell'azienda.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Trattamento di fine rapporto: somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente alla cessazione del rapporto, corrispondente alla sommatoria delle quote di retribuzione accantonate e rivalutate annualmente.
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.
Trattamento di fine servizio
per aggiungere questo contenuto all'elenco dei tuoi interessi.