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Nel corso della vita lavorativa possono intervenire fatti, estranei o meno alla volontà del lavoratore, che interrompono temporaneamente o definitivamente l'attività e di conseguenza la copertura assicurativa. In questo caso, la legge prevede la possibilità di versare ulteriori contributi previdenziali, in aggiunta a quelli già accumulati, per raggiungere il diritto alla pensione o per incrementarla.
A chi è rivolto
Possono chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria:
i lavoratori dipendenti o autonomi che hanno interrotto o sospeso l'attività;
i titolari di assegno di invalidità;
gli iscritti a regimi assicurativi esteri (Paesi dell'Unione europea e Paesi convenzionati).
Come funziona
In particolare, se il lavoratore ha:
interrotto o sospeso l'attività lavorativa per aspettativa non retribuita (motivi privati o malattia);
usufruito del congedo parentale per astensione facoltativa, permessi di allattamento, giorni di assenza previsti per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni;
stipulato un contratto di lavoro dipendente part-time.
I contributi volontari contributi volontari, versati per sé e per i familiari a carico, possono essere indicati tra gli oneri deducibili in sede di dichiarazione dei redditi (
modello UNICO
o modello 730) con riduzione del reddito complessivo sul quale viene determinata l'imposta dovuta ai fini fiscali.
Non si può ricevere l'autorizzazione se il lavoratore:
svolge attività come dipendente iscritto all'INPS o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o delle altre forme di previdenza;
svolge attività autonoma (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, collaboratore coordinato e continuativo, lavoratore a progetto, venditore porta a porta, libero professionista senza cassa di categoria) iscritto all'INPS;
è libero professionista iscritto all'apposita cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici, ragionieri ecc.);
è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, inabilità) a carico delle predette gestioni o casse di previdenza.
Domanda
L’istanza deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, può essere effettuata tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Modello ordinario per la dichiarazione dei redditi.