I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua.
I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione.
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Soggetti interessati al calcolo della pensione con sistema contributivo
I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo.
Pertanto, risultano interessati da questo meccanismo:
- i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;
- i lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure al 1° gennaio 1996;
- le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti o la cui pensione in forza di istituti di cumulo di periodi assicurativi è calcolata col contributivo.
Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2021
I coefficienti, a seguito della Riforma Fornero del 2011, vengono aggiornati ogni triennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita.
Di seguito la tabella con i coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2021 (decreto ministeriale 1° giugno 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020)
Età di uscita |
Divisori |
Valori |
57 |
23,892 |
4,186% |
58 |
23,314 |
4,289% |
59 |
22,734 |
4,399% |
60 |
22,149 |
4,515% |
61 |
21,558 |
4,639% |
62 |
20,965 |
4,770% |
63 |
20,366 |
4,910% |
64 |
19,763 |
5,060% |
65 |
19,157 |
5,220% |
66 |
18,549 |
5,391% |
67 |
17,938 |
5,575% |
68 |
17,324 |
5,772% |
69 |
16,707 |
5,985% |
70 |
16,090 |
6,215% |
71 |
15,465 |
6,466% |