Il datore di lavoro che deve richiedere la posizione aziendale e l'accentramento contributivo, può chiedere la costituzione di una posizione contributiva unica, con rilascio del relativo numero di matricola, esclusivamente in fase di inizio dell'attività con dipendenti.
Le domande di compensazione contributiva
L'azienda agricola che effettua versamenti eccedenti rispetto alla contribuzione richiesta o alla quale è stato riconosciuto, in seguito ai versamenti, un esonero contributivo o una riduzione che genera una eccedenza di versamento, può richiedere la compensazione di tali somme sulle contribuzioni dovute successivamente.
L'azienda agricola e i lavoratori agricoli autonomi possono richiedere il pagamento in un'unica soluzione di una o più partite debitorie presenti nella sezione "Recupero crediti - situazione debitoria" del Cassetto previdenziale aziende agricole o Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura.
Anche gli artigiani e i commercianti possono fare domanda all'INPS per la compensazione dei contributi previdenziali.
L'INPS fornisce agli artigiani, commercianti, imprenditori agricoli e aziende una breve guida sulle modalità per accedere alla compensazione dei crediti derivanti da reddito attraverso il modello F24.
Altri servizi
Nell'ambito della progressiva estensione del processo di telematizzazione dei servizi, a partire dal 1° gennaio 2014 il ricorso amministrativo in materia di entrate contributive è presentato esclusivamente in modalità telematica e gestito attraverso la procedura informatica dedicata:
- Gestione dei ricorsi amministrativi in materia di entrate contributive afferenti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi Professionisti
- Gestione dei ricorsi amministrativi rivolti agli organismi centrali in materia di entrate contributive
- Gestione dei ricorsi in materia di iscrizione e contributi di competenza dei Comitati di Vigilanza della Gestione Dipendenti Pubblici
- Gestione dei ricorsi amministrativi in materia di inquadramento previdenziale
Debiti contributivi
A partire dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione delle somme dovute all'INPS, anche dopo accertamenti degli uffici, avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito, immediatamente esecutivo e che sostituisce la cartella di pagamento.
Inoltre, l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, nell'ambito del “concordato preventivo” o di un “accordo di ristrutturazione dei debiti”, può proporre ai creditori la ristrutturazione o un accordo per il pagamento, anche parziale, dei debiti contributivi amministrati dall'INPS e dei relativi debiti accessori.