Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Per vedere quali cookie utilizziamo leggi l'informativa. Premendo il tasto ACCETTO si acconsente all'uso dei cookie.
Accetto
Avviso
Fine del supporto da parte di Microsoft del browser Internet Explorer 11
Gentile utente, stai utilizzando un browser non più aggiornato che potrebbe non garantire tutte le funzionalità del portale. Ti invitiamo ad utilizzare un browser più aggiornato come, ad esempio, Chrome o Edge.
Il computo consente, su domanda e senza oneri per il richiedente, di valorizzare ai fini pensionistici periodi di lavoro prestati presso lo Stato e altri enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o altre gestioni.
A chi è rivolto
L’istituto del computo è proprio della normativa prevista per i dipendenti dello Stato,iscritti alla CTPS.
Come funziona
L’articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede il computo dei servizi non di ruolo resi allo Stato con iscrizione all’AGO o a speciali fondi di previdenza.
L’articolo 12, d.p.r. 1092/1973 consente il computo dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato.
L’articolo 15, d.p.r. 1092/1973, invece, stabilisce che i servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l’inquadramento nelle amministrazioni dello Stato in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda.
Per la valutazione si applicano, rispettivamente, l’articolo 11 oppure l’articolo 14 a seconda che detti periodi siano stati prestati con o senza iscrizione all’AGO.
La domanda di computo dei servizi ai sensi del DPR n. 1092/1973 può essere ritirata dal richiedente prima dell’emissione del relativo provvedimento di riconoscimento da parte dell’Istituto; ne consegue che la rinuncia ai periodi di servizio oggetto di computo, resi con iscrizione all’Assicurazione Generale Obbligatoria o ad altri fondi, è ammissibile fino a che l’Istituto non abbia adottato il formale provvedimento di computo.
Domanda
Quando fare domanda
La domanda di computo dei servizi può essere presentata in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite (circolare ex Inpdap 11 giugno 2004, n. 38 e messaggio INPS 23 novembre 2015, n. 7101).
Dal 31 luglio 2010 la domanda di computo può essere presentata anche dall’iscritto assicurato, ossia il soggetto cessato dal servizio senza diritto a pensione.
Come fare domanda
La domanda di computo dei servizi deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, può esser effetuata tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato
Servizi per riscatto ai fini pensionistici, ricongiunzione (onerosa e non), computo, Costituzione Posizione Assicurativa (COSPA), periodi contributivi di iscritti alle gestioni INPS e Accredito Figurativo per cariche elettive e sindacali