I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consigliere dei Comuni, anche metropolitani, di consiglieri delle province e di consiglieri delle comunità montane assumono a proprio carico l’intero pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dall’articolo 86, decreto legislativo 267/2000, con effetto dal 1° gennaio 2008.
Possono versare i contributi i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consigliere dei Comuni, anche metropolitani, di consiglieri delle province e di consiglieri delle comunità montane, assicurati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’AGO, compresi i lavoratori elettrici, telefonici a autoferrotranvieri e dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI) iscritti nella contabilità separata del FPLD, o iscritti ai fondi speciali Volo, Dazio, Ferrovieri e Gestione IPOST, gli assicurati ai fondi integrativi Esattoriali e Gas, nonché gli iscritti alla Gestione ex INPDAP.
Il contributo di copertura dei periodi di espletamento del mandato di consigliere viene determinato su base annua, applicando alla retribuzione di riferimento l’aliquota contributiva
IVS
vigente nell’ordinamento pensionistico al quale l’interessato era iscritto al momento del collocamento in aspettativa, in vigore nel periodo interessato dal versamento. Sulla quota di imponibile annuo superiore al “tetto pensionabile”, è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (circolare INPS 26 novembre 2012, n. 133).
È possibile effettuare il pagamento dei contributi online all'INPS attraverso il servizio dedicato.