Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Per vedere quali cookie utilizziamo leggi l'informativa. Premendo il tasto ACCETTO si acconsente all'uso dei cookie.
Accetto
Avviso
Fine del supporto da parte di Microsoft del browser Internet Explorer 11
Gentile utente, stai utilizzando un browser non più aggiornato che potrebbe non garantire tutte le funzionalità del portale. Ti invitiamo ad utilizzare un browser più aggiornato come, ad esempio, Chrome o Edge.
La prestazione consiste nell’erogazione di un contributo economico per il rimborso delle spese di carattere sanitario sostenute dall’iscritto d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale e/o dai suoi familiari assistibili.
Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per prestazioni sanitarie di varia tipologia, con esclusione di quelle per attività medico-legali e per trattamenti e interventi per finalità estetiche. Tra le spese sanitarie ammesse al rimborso sono ricomprese anche quelle per cure termali e per cure e trattamenti di fecondazione assistita.
A chi è rivolto
La prestazione è riservata agli iscritti d’ufficio o a domanda alla Gestione Assistenza Magistrale. Oltre all’iscritto sono assistibili anche i seguenti familiari:
il coniuge/l’unito civilmente convivente e a carico;
i vedovi a carico dell’iscritto al momento del decesso che non ha contratto nuovo matrimonio;
i figli a carico fino a 26 anni, celibi o nubili, conviventi;
i figli a carico totalmente e permanentemente
inabili
al lavoro;
i genitori a carico;
le sorelle e i fratelli maggiori d’età, conviventi e a carico, totalmente e permanentemente
inabili
al lavoro;
gli orfani titolari di quota parte della pensione di reversibilità.
I requisiti devono essere posseduti alla data della spesa sanitaria della quale si chiede il rimborso.
Come funziona
Quanto spetta
La percentuale di contribuzione alla spesa varia in relazionealla fascia
ISEE
del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario dellaprestazione, ferme restando le soglie minime di accesso alla prestazione, comeindicato nella seguente tabella:
ISEE
ISEE
del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario della prestazione
Percentuale di contribuzione alle spese sanitarie
Soglia minima di spesa sanitaria per l'accesso alla prestazione
ISEE
fino a 8.000 euro
35%
750 euro
ISEE
da 8.000,01 a 24.000 euro
25%
1.100 euro
ISEE
da 24.000,01 a 32.000 euro
20%
1.500 euro
ISEE
oltre 32.000 euro
15%
1.850 euro
Per singole tipologie di spesa sanitaria sono, inoltre,individuati limiti massimi di rimborso.
L’ammontare del contributo non può superare complessivamentel’importo di €10.000,00.
La spesa sanitaria riferita ad un familiare assistibile èrimborsabile nei limiti della percentuale di vivenza a carico del richiedente.
Domanda
Requisiti
Il requisito per il rimborso delle spese è l’iscrizione alla Gestione Assistenza Magistrale.
Quando fare domanda
Le spese per le quali si chiede il rimborso devono essere state sostenute nei 12 mesi precedenti la data di inoltro della domanda di assistenza sanitaria. È, inoltre, necessario che siano decorsi almeno 12 mesi dall’inoltro della precedente domanda di assistenza sanitaria.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
La domanda può essere inoltrata dall’iscritto alla Gestione Assistenza Magistrale, dal coniuge/unito civilmente, dai vedovi, dai figli maggiorenni, dal tutore o altro genitore del figlio dell’iscritto nel caso questi sia decaduto dalla responsabilità genitoriale.
La documentazione a corredo deve essere consegnata o inviata tramite raccomandata A/R, pena di improcedibilità della stessa, alla sede INPS competente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
Soggetto che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Indicatore della situazione economica equivalente, che deriva dal rapporto tra l'ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge.