Secondo quanto previsto dal "Regime applicabile agli ex agenti temporanei o contrattuali delle Comunità europee", in caso di disoccupazione i soggetti in questione riceveranno un’indennità erogata dal servizio competente dell'istituzione della Comunità europea dove hanno esercitato la loro attività.
L’indennità di disoccupazione è rivolta agli ex agenti temporanei impiegati presso un’istituzione della Comunità europea.
Requisiti
Per richiedere l’indennità di disoccupazione, l’ex agente temporaneo deve:
- risiedere in uno stato membro della Comunità europea;
- aver prestato servizio per almeno sei mesi;
- essere rimasto senza impiego a causa della cessazione dal servizio non imputabile a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari.
Inoltre, deve iscriversi come persona disoccupata presso i servizi di collocamento dello stato membro di residenza e adempiere agli obblighi previsti in materia di disoccupazione dalla legislazione di tale stato.
Quando fare domanda
Per beneficiare dell’indennità è necessario trasmettere ogni mese all'istituzione comunitaria a cui apparteneva l’ex agente, il
modulo CE-AATC
di certificazione di adempimento degli obblighi, compilato nei riquadri 1 e 2 dall'istituzione competente dello stato di residenza.
Se l’ex agente temporaneo è residente in Italia, l’INPS compila solo la parte B del
modulo CE-AATC
, che informa sull'eventuale diritto alla prestazione di disoccupazione.
Come fare domanda
Una volta compilato il
modulo CE-AATC
, l’istituzione comunitaria cui apparteneva l’ex agente ne rilascia cinque copie all'interessato da consegnare all’INPS e al centro per l’impiego ai fini della compilazione dei riquadri di competenza.
Ai lavoratori cittadini italiani e residenti in Italia, in presenza di tutti i requisiti, viene riconosciuta unicamente la prestazione di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati, come previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 402. A questa tipologia di lavoratori non si applicano le disposizioni in materia di disoccupazione contenute nei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.