Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è soppresso.
A partire da questa data il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia è iscritto al Fondo pensione dei lavoratori dipendenti e si applicano integralmente le regole che riguardano tale Fondo.
Per contro, ai lavoratori che a quella data erano già iscritti al soppresso Fondo telefonici continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il predetto soppresso Fondo.
In tale Fondo era iscritto:
- il personale dipendente dalle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società ltalcable;
- i dipendenti dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali.
Erano esclusi dall'iscrizione al Fondo:
- gli apprendisti;
- il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
- il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Le prestazioni dell’ex Fondo Telefonici
Agli iscritti al soppresso Fondo telefonici spettano le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione privilegiata di inabilità;
- assegno privilegiato di invalidità;
- pensione ai superstiti.
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti e alle prestazioni di invalidità sono quelli previsti per i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti.
Calcolo della pensione
Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema di calcolo retributivo previsto dalla normativa vigente.
Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate successivamente a tale data è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo.
L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
- quota A: quantificata sull’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
- quota B: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C: quantificata sull’anzianità maturata dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996;
- quota D: quantificata sull’anzianità maturata dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2011;
- quota contributiva: quantificata sull’anzianità maturata da gennaio 2012.
Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata in base al sistema di calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.
L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
- quota A retributiva: quantificata sull'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992;
- quota B retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C retributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995;
- quota contributiva: quantificata sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.
L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo non può superare il più favorevole fra i seguenti importi: 80% della retribuzione pensionabile, calcolata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, è prevista la pensione di vecchiaia cosiddetta contributiva.
Dal 1° luglio 2010 è abrogato l'articolo 28, legge 4 dicembre 1956, n. 1450 che consentiva il trasferimento gratuito d'ufficio o a domanda della contribuzione dal Fondo telefonici all'AGO.
A decorrere dal 1° luglio la posizione assicurativa dei lavoratori telefonici può essere trasferita nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.
I lavoratori possono ottenere il trasferimento d'ufficio a titolo gratuito della posizione assicurativa nell'AGO nell'ipotesi in cui siano cessati dal servizio entro il 30 giugno 2010 senza aver raggiunto i requisiti per la maturazione della pensione nel Fondo.
Resta possibile avvalersi della totalizzazione o del cumulo dei periodi assicurativi secondo le regole che disciplinano tali istituti.
Le domande di prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate esclusivamente all’INPS, attraverso i canali telematici attualmente in uso.
Si applica il regime delle decorrenze attualmente in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).