Disciplinato dal decreto interministeriale 17 gennaio 2014, n. 78459, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile, n. 88, il Fondo Assicurativi è una gestione dell'INPS che non ha personalità giuridica e che gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.
Il Fondo eroga i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari) per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, delle imprese di assicurazione (comunque denominate e regolarmente costituite) e di assicurazione assistenza. Inoltre, sono compresi fra i beneficiari i lavoratori dipendenti dalle aziende controllate dalle suddette imprese, a condizione che svolgano attività strumentali o connesse con le attività di assicurazione, di riassicurazione o di assicurazione assistenza.
Tra i beneficiari rientra anche il personale dipendente da enti di settore o associazioni di categoria dei settori assicurazione e assicurazione assistenza, a condizione che venga presentata una richiesta congiunta di ammissione al Fondo da parte dell'impresa e delle organizzazioni sindacali e che tale richiesta riceva parere favorevole da parte del Comitato amministratore del Fondo.
Decorrenza e durata
L’accesso alle prestazioni ordinarie è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali, che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato o determinano la riduzione dei livelli occupazionali, previste dalla legislazione. Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale. Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte le prestazioni previste.
L'erogazione del finanziamento ai programmi formativi non può avere durata superiore a 12 mesi. L'assegno ordinario può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la
Cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
Quanto spetta
Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda (individuata dalla contrattazione collettiva) spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell’eventuale concorso di fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Per gli assegni ordinari, la misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (con applicazione dei massimali della
Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria) ridotta dell’importo pari ai contributi previsti per gli apprendisti di cui all’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale importo viene rivalutato annualmente. L’assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla
Cassa Integrazione Guadagni
per l’industria.
Nel 2020 la misura massima erogabile della prestazione, al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro in caso di retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro, e a 1.129,66 euro in caso di retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20). Per il periodo di erogazione dell'assegno viene versata la contribuzione correlata, che è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata) nonché per la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi dopo la costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e assegni ordinari) sono dovuti al Fondo: il contributo ordinario dello 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti (eventuali variazioni della misura sono distribuite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione); il contributo addizionale dell'1,5% (a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di assegno ordinario), calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la sede INPS territorialmente competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, necessaria per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.
Le prestazioni ordinarie sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo flusso
Uniemens
, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170.
Requisiti
Per accedere ai programmi di formazione è necessario che i lavoratori siano destinatari di un accordo aziendale riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale nell’ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Per gli assegni ordinari è necessario che i lavoratori siano interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate a un ridimensionamento produttivo.
L’erogazione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48 e seguenti, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni vigenti di cui alla circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130
Come fare domanda
La domanda d’accesso alle prestazioni ordinarie deve essere presentata telematicamente dall’azienda (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201). Essa sarà presa in esame dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo, nonché sulla base delle priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore.