Il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea (Fondo Volo) assicura la tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ed è sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti.
Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'INPS.
La gestione è regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno.
Il regime pensionistico degli iscritti al Fondo è stato armonizzato a quello dell'AGO, salvo alcune particolarità che riguardano l'attività professionale del personale volo.
È iscritto al Fondo il personale addetto a:
- il comando, la guida e il pilotaggio di aeromobili (comandanti e piloti);
- il controllo degli apparati e degli impianti di bordo (tecnici di volo);
- i servizi complementari di bordo (assistenti di volo).
Tale personale è iscritto al Fondo a condizione che:
- svolga servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
- abbia età inferiore a 60 anni;
- sia iscritto negli albi e nei registri tenuti dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- sia titolare di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposto ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
- sia dipendente da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunto con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione oppure sia dipendente da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi del codice della navigazione.
L’indennità di volo è una componente fissa della retribuzione spettante al personale aeronavigante per i rischi peculiari legati alle condizioni di lavoro. È introdotta con l’articolo 907 del codice della navigazione il quale prevede che “al personale di volo e a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.
Retribuzione imponibile
Per effetto dell’articolo 6, Decreto Legislativo
Retribuzione pensionabile
Per i lavoratori che risultino iscritti al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995, ai fini della determinazione della base di calcolo per la determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è individuata nella misura del 50%.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Volo al 31 dicembre 1995 (e la cui prestazione pensionistica, ovviamente, è calcolata con il metodo retributivo e misto), ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, l’indennità di volo è considerata al 100% per le quote di pensione maturate alla data del 31 dicembre 1997. Il D.Lgs. n. 164/1997, infatti, ha stabilito che “per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo”. Con norma di interpretazione autentica del
Regime di esclusione dell’indennità di volo dalla base imponibile per il periodo 1° gennaio
Il D.L. n. 145/
Restano ferme le disposizioni che regolano il meccanismo di determinazione delle quote maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, ossia quello per cui occorre considerare l’indennità di volo nella misura del 100% del proprio ammontare.
A partire dall’1° gennaio