Dal 1° giugno 2013 è in vigore la nuova procedura per la gestione dei ricorsi amministrativi in materia di entrate contributive inerenti il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e il Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti (FPSP) (circolare INPS 7 giugno 2013, n. 89).
Il servizio è rivolto ai lavoratori dello spettacolo e agli sportivi professionisti.
Con riferimento alla circolare 18 febbraio 2013, n. 29, è possibile presentare ricorso in unica istanza al Presidente dell'INPS, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dei suddetti provvedimenti.
I ricorsi devono essere presentati online, tramite la procedura RiOL ("Ricorsi On Line"), sulla base delle istruzioni contenute nella circolare INPS 10 febbraio 2011, n. 32.
I ricorsi amministrativi dovranno essere presentati al polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (il cosiddetto "Polo PALS") territorialmente competente, in relazione alla sede legale del soggetto contribuente, il quale, una volta effettuate le attività propedeutiche alla definizione dell'istruttoria, li inoltrerà per ulteriori adempimenti alla Direzione regionale di riferimento.
La tabella seguente riporta gli ambiti di competenza territoriale dei Poli PALS e delle Direzioni regionali.
Ambito territoriale |
Polo PALS competente |
Direzione regionale |
Sardegna
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Cagliari
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Sardegna
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Sicilia (prov. PA, AG, CL, TP)
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Palermo
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Sicilia
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Sicilia (prov. CT, EN, ME, RG, SR) - Calabria (prov. RC)
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Catania
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Sicilia
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Calabria (prov. CZ, CS, KR, VV) – Campania - Molise
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Napoli
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Campania
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Puglia - Basilicata
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Bari
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Puglia
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Lazio – Umbria – Marche - Abruzzo
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Roma
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Lazio
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Toscana
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Firenze
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Toscana
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Emilia Romagna
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Bologna
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Emilia Romagna
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Liguria
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Genova
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Liguria
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Lombardia
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Milano
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Lombardia
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Piemonte - Valle d'Aosta
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Torino
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Piemonte
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Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Veneto
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Venezia
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Veneto
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Il Polo PALS che ha ricevuto il ricorso, compila la scheda istruttoria e la trasmette, congiuntamente al ricorso, alla Direzione regionale competente.
La Direzione regionale, esaminato il ricorso, predispone la relazione e lo schema di deliberazione e trasmette gli atti mediante la procedura automatizzata (procedura DicaWeb) alla Direzione centrale Entrate, che a sua volta esaminerà gli atti e sempre avvalendosi della citata procedura automatizzata, provvederà al loro inoltro alla Segreteria tecnica del Direttore generale dell'Istituto.
Le decisioni del Presidente sui ricorsi amministrativi sono assunte in via definitiva, pertanto contro di esse è ammesso esclusivamente ricorso all'autorità giudiziaria secondo le disposizioni di legge vigenti.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.