Cos’è
Contro gli atti emanati dalle strutture dell’Istituto in materia di iscrizione e contributi a carico della Gestione Dipendenti Pubblici è ammessa la presentazione di ricorso amministrativo ai Comitati di Vigilanza.
Contro gli atti emanati dalle strutture dell’Istituto in materia di iscrizione e contributi a carico della Gestione Dipendenti Pubblici è ammessa la presentazione di ricorso amministrativo ai Comitati di Vigilanza.
Possono presentare ricorso gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Il ricorrente deve presentare ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’atto impugnato.
I Comitati di Vigilanza sono:
Il termine previsto per la decisione è di 90 giorni che decorrono dalla data di ricezione del protocollo informatico. Il comitato ha comunque il potere di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine. Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, d.p.r. 368/1997 si applicano ai ricorsi le disposizioni previste dal d.p.r. 1199/1971 sui ricorsi gerarchici.
I ricorsi amministrativi ai Comitati di Vigilanza possono essere presentati all'Istituto esclusivamente in via telematica, tramite il servizio “Ricorsi online” (lo stesso utilizzato per i ricorsi ai comitati centrali degli iscritti alla gestione privata).
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.