Allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei propri utenti, l'INPS ha realizzato un servizio per il pagamento online dei contributi dei lavoratori domestici.
Il servizio è rivolto ai datori di lavoro di lavoratori domestici.
Il servizio online prevede, attraverso il Portale dei Pagamenti, il pagamento dei contributi relativi a un singolo rapporto di lavoro con l'utilizzo del codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro oppure il pagamento dei contributi relativi a uno o più rapporti di lavoro tramite il codice fiscale del datore di lavoro e le proprie credenziali di accesso. In questo caso la procedura permette di visualizzare tutti i rapporti di lavoro che fanno capo all'utente.
Una volta avvenuta l'autenticazione, è proposto l'importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all'assunzione o successivamente variati con l'apposita comunicazione. È possibile modificare gli elementi che hanno determinato il calcolo (ore, settimane, retribuzione oraria) e automaticamente la procedura ridetermina il nuovo importo complessivo da versare.
Dopo aver visualizzato tale importo, l'utente potrà individuare la modalità preferita con la quale effettuare il pagamento, scegliendo:
- la modalità “Pagamento immediato
pagoPA
”, che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
- avviso di pagamento
pagoPA
, che permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito “
pagoPA
”.
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
- dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.
Il pagamento online può essere effettuato con carta di credito Visa, MasterCard e Moneta, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.