L’indennità per morte è una prestazione economica corrisposta in favore del coniuge superstite di un soggetto defunto iscritto in una delle gestioni previdenziali INPS.
La prestazione spetta al coniuge superstite dell'assicurato (la cui pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto) nel caso in cui, alla data della morte del defunto, non sussiste il diritto alla pensione indiretta.
In mancanza del coniuge, l’indennità spetta ai figli che rispettino i requisiti di legge.
Quanto spetta
L’importo dell’indennità per morte è rapportato all’ammontare dei contributi versati ed è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi
IVS
versati in favore dell’assicurato nel limite minimo di 22,31 euro e massimo di 66,93 euro.
Requisiti
Il diritto all'indennità per morte è riconosciuto a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell'assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione nella relativa gestione.
Quando fare domanda
La domanda per ottenere l’indennità per morte deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell’assicurato.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.