Cos'è
È un'indennità che spetta dal giorno successivo alla data del raggiungimento della guarigione clinica o della stabilizzazione, a condizione che risultino almeno 60 giorni di cura e di assenza dal lavoro. Spetta anche se si ha diritto all'intera retribuzione.
A chi è rivolto
Il beneficio spetta agli assicurati, ai loro familiari, ai pensionati o titolari di rendita o ai loro familiari e ad alcune categorie di lavoratori pubblici.
Come funziona
Decorrenza e durata
L’indennità decorre dal giorno successivo alla data del raggiungimento della guarigione clinica o di stabilizzazione della malattia e viene corrisposto per 24 mesi. Rimane sospesa in caso di nuovo ricovero o cura ambulatoriale domiciliare inferiore a 60 giorni e si interrompe in caso di ricovero o cura ambulatoriale superiore a 60 giorni. Nel qual caso, l'assistito ha diritto a una nuova concessione di IPS (Indennità Post Sanatoriale) per la durata di 24 mesi.
Quanto spetta
L’IPS spetta agli assicurati in misura fissa, stabilita annualmente con decreto ministeriale, e ai loro familiari ridotta della metà.
Decadenza
L’IPS decade in caso di abbandono volontario delle cure senza giustificato motivo.
Domanda
Requisiti
L’indennità viene corrisposta d'ufficio a condizione che risultino almeno 60 giorni di cura e di assenza dal lavoro.
Quando fare domanda
La domanda presentata per l’Indennità Giornaliera (IG) è valida anche per l’Indennità Post Sanatoriale (IPS).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.