Cos'è
Il Fondo Casalinghe e Casalinghi è un fondo di previdenza, istituito il 1° gennaio 1997, rivolto alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari.
Il Fondo Casalinghe e Casalinghi è un fondo di previdenza, istituito il 1° gennaio 1997, rivolto alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsabilità familiari.
Possono iscriversi al Fondo le persone di entrambi i sessi con età compresa fra i 16 e i 65 anni, come previsto dalle norme sull’avviamento al lavoro.
Se non ci sono condizioni ostative all’iscrizione al Fondo, la domanda è accolta automaticamente e l’interessato può iniziare i versamenti dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della richiesta con le informazioni necessarie al pagamento dei contributi e alla distribuzione degli stessi.
L’iscrizione è attiva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.
I componenti del nucleo familiare fra i 18 e i 65 anni, che svolgono esclusivamente attività domestica per la cura della famiglia, senza subordinazione e gratuitamente, devono iscriversi all’INAIL.
Chi era già iscritto alla Mutualità pensioni è stato automaticamente iscritto anche al Fondo Casalinghe utilizzando i contributi già versati come "premio unico d’ingresso".
L’iscrizione è subordinata alla condizione che il richiedente:
Tale condizione si verifica per i:
L’accesso al servizio è unico ed è consentito attraverso le proprie credenziali. La domanda va presentata compilando il modulo online da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Fondo. Al termine dell’operazione sarà possibile stampare la ricevuta.
L’INPS si riserva la facoltà di accertare in un momento successivo la presenza dei requisiti richiesti e di confermare o meno l’efficacia dell’iscrizione.
In caso negativo, la reiezione verrà comunicata con lettera raccomandata.
In alternativa si può presentare domanda di iscrizione al Fondo attraverso il Contact center, al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 0614164 (da rete mobile), oppure tramite patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.