Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.
La cessazione avviene per morte del pensionato o decadenza del diritto.
Il rateo per morte spetta:
- al coniuge superstite;
- in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato;
- in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.