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La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del
dante causa
.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
A chi è rivolto
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
il coniuge o l’unito civilmente;
il coniuge separato;
il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui il
dante causa
abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
I figli minorenni alla data del decesso del
dante causa
;
I figli
inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la
convivenza
del superstite con il defunto.
I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.
In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano
inabili
al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
Come funziona
QUANTO SPETTA
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
Aliquote di reversibilità
Soggetti superstiti
Percentuale
coniuge solo
60%
coniuge e un figlio
80%
coniuge e due o più figli
100%
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
Aliquote di reversibilità
Soggetti superstiti
Percentuale
un figlio
70%
due figli
80%
tre o più figli
100%
un genitore
15%
due genitori
30%
un fratello o sorella
15%
due fratelli o sorelle
30%
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi 5 anni in base alla normativa in vigore.
TABELLA F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO (Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 355)
Importi aggiornati in base alla circolare n. 46 del 26.03.2020
ANNO
Limite reddituale
% di riduzione
2020
Fino
€ 20.107,62
Nessuna
Oltre
€ 20.107,62
fino
€ 26.810,16
25%
Oltre
€ 26.810,16
fino
€ 33.512,70
40%
Oltre
€ 33.512,70
50%
2019
Fino
€ 20.007,39
Nessuna
Oltre
€ 20.007,39
fino
€ 26.676,52
25%
Oltre
€ 26.676,52
fino
€ 33.345,65
40%
Oltre
€ 33.345,65
50%
2018
Fino
€ 19.789,38
Nessuna
Oltre
€ 19.789,38
fino
€ 26.385,84
25%
Oltre
€ 26.385,84
fino
€ 32.982,30
40%
Oltre
€ 32.982,30
50%
2017
Fino
€ 19.573,71
Nessuna
Oltre
€ 19.573,71
fino
€ 26.098,28
25%
Oltre
€ 26.098,28
fino
€ 32.622,85
40%
Oltre
€ 32.622,85
50%
2016
Fino
€ 19.573,71
Nessuna
Oltre
€ 19.573,71
fino
€ 26.098,28
25%
Oltre
€ 26.098,28
fino
€ 32.622,85
40%
Oltre
€ 32.622,85
50%
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
DECORRENZA
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.
Domanda
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
Persona che per effetto della successione perde il diritto.
Soggetto che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ci si riferisce esclusivamente alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale e, per l’accertamento del requisito, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile.