La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo
54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successivamente modificata dall'articolo 2-bis, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, e dall'articolo 1, commi 342 e 343, legge 29 dicembe 2022, n. 197 .
Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono
essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività
lavorative in modo sporadico e saltuario.
Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia può essere finanziato dall'utilizzatore mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.
Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti
limiti economici,
tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi
di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi
di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo
utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto
di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è
calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto
tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per
le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo
di studi presso l’università;
- persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI
o SIA), ovvero di altre prestazioni di sostegno
del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore,
sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore,
ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i
compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate
(circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori
con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi,
un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia
e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono
il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione
IVS
alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10
euro per il finanziamento degli oneri gestionali.
Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il libretto
famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di
pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate
o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono
accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori, anche tramite Contact center, dai patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione
lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della
prestazione stessa:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- l’ambito di svolgimento;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.
L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione
si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della
modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.
Lo svolgimento, da parte dei pensionati, di prestazioni occasionali sia nell’ambito del Contratto di prestazioni occasionali che del Libretto Famiglia (come ad esempio le prestazioni retribuite con il bonus baby-sitting) può determinare l’incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro, con l’effetto di sospendere la pensione (ad es. pensione quota 100; pensione ai lavoratori c.d. precoci) o ridurne l’importo in pagamento (ad es. trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.).
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.