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L'INPS permette ai datori di lavoro domestico di rateizzare, a titolo di contributi e sanzioni, il versamento dei debiti contributivi previdenziali in fase amministrativa nei confronti della Gestione dei lavoratori domestici dell’Istituto. Alla data di presentazione della domanda non devono risultare avvisi di addebito né deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell’INPS.
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto al datore di lavoro domestico che vuole regolarizzare la propria esposizione debitoria maturata nella Gestione dei lavoratori domestici.
Come funziona
Decorrenza e durata
La domanda di dilazione deve comprendere i debiti che risultano denunciati dal contribuente o accertati alla data di presentazione dell’istanza e che riguardano tutti i rapporti di lavoro domestico intestati allo stesso soggetto in qualità di datore di lavoro, per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini legali previsti dalla normativa vigente.
Il piano di ammortamento si intende accettato a seguito del pagamento della prima rata entro il termine comunicato.
Quanto spetta
L'INPS può concedere la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino a un massimo di 24 rate.
Tuttavia è possibile un prolungamento sino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora il mancato o ritardato pagamento di contributi e sanzioni sia riconducibile a calamità naturali o fatto doloso del terzo.
Decadenza
La definizione dell’intera esposizione debitoria da rateizzare riferita al contribuente, identificato con il codice fiscale, deve essere effettuata prima della presentazione della domanda con la struttura che gestisce la posizione contributiva, avvalendosi dei consueti canali di comunicazione a disposizione del contribuente o dell’intermediario.
Se la domanda non comprende tutti i rapporti di lavoro della Gestione lavoratori domestici nei quali è maturato il debito, verrà respinta. Il contribuente potrà quindi proporre una nuova istanza che, se comprende l’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data della sua presentazione, consentirà all’INPS di procedere alla fase istruttoria.
Domanda
Requisiti
La domanda comporta la rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Il contribuente si impegna a effettuare il versamento della prima delle rate accordate o di quelle scadute e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento.
Oltre al regolare versamento delle rate accordate è richiesta la correntezza, cioè la regolarità contributiva, nell’adempimento della contribuzione trimestrale a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il requisito di correntezza può essere mantenuto presentando la domanda per accedere a un piano di "rateazione breve" per un periodo non superiore a tre mesi. La durata può essere pari a un massimo di sei rate.
È richiesto il regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale e di quelle in conto della rateazione breve. In mancanza, entrambe saranno revocate e il credito residuo sarà inserito in Avviso di addebito e consegnato all’agente della riscossione per il recupero.
Quando fare domanda
Per regolarizzare l’esposizione debitoria in forma rateale, il contribuente deve presentare una domanda di rateazione unica per tutti i rapporti di lavoro domestico per i quali siano presenti inadempienze. Non possono essere inclusi debiti che si sono determinati nel corso di una precedente dilazione. La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.
Come fare domanda
La domanda di dilazione deve essere presentata attraverso il modulo SC80.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.